Dal primo gennaio 2021 è ripartita l’attività di riscossione ed è terminata la moratoria anche sui pignoramenti. La ripresa riguarda infatti i «termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie nonché delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione».
Dopo le procedure cautelari (fermo e ipoteca), il pignoramento è il primo atto esecutivo che l’ente di riscossione (come l’Agenzia delle Entrate – Riscossione) avvia previa comunicazione, con l’obiettivo di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto del creditore. Scatta nel caso in cui, dopo 60 giorni (120 per debiti fino a 1000 euro), non si paghi o rateizzi la cartella esattoriale legittimamente notificata, a meno che non ci sia un provvedimento di sospensione o annullamento del debito.
Esistono tuttavia dei limiti alla pignorabilità dei beni dei debitori nei confronti dell’Erario. Per il denaro depositato sul conto corrente, ad esempio, il pignoramento può scattare sulla parte che eccede il triplo dell’assegno sociale (pari a 459,83 euro), per cui la soglia di impignorabilità è di 1.379,83 euro.
Soglie di impignorabilità per immobili
Di seguito le soglie di impignorabilità in relazione alle proprietà immobiliari:
- impignorabili per debiti inferiori a 20mila euro;
- prima dell’ipoteca, è necessario un preavviso di almeno 30 giorni;
- prima del pignoramento è necessario iscrivere l’ipoteca e attendere 6 mesi;
- non si può pignorare la casa se il debito è inferiore a 120mila euro e la somma degli immobili di proprietà è inferiore a tale soglia;
- non si può mai pignorare la casa – anche se il debito supera i 120mila euro – se si tratta dell’unico immobile di proprietà del debitore (anche per quote), a patto che si tratti di un immobile di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso (ossia non A/8 e A/9).
Il pignoramento immobiliare nel privato è invece consentito per qualsiasi cifra e a discrezione del creditore.
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Soglie di impignorabilità per deposito, stipendio e pensione
Per quanto concerne il limite al pignoramento di stipendi e pensioni:
- in banca non possono essere pignorati l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditati;
- sia che lo stipendio sia pignorato presso il datore di lavoro o ente di previdenza, o che il pignoramento avvenga in banca, non può eccedere la quota di un quinto;
- per la pensione pignorata presso l’ente di previdenza, il quinto pignorabile va calcolato al netto del minimo vitale pari a 1,5 volte l’assegno sociale (689,745 euro).
- in banca non possono essere pignorati i risparmi accreditati prima del pignoramento fino a 1.379,83 euro, il pignoramento si estende solo alla parte eccedente tale soglia.
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Beni impignorabili
Tra i beni impignorabili rientrano, a meno che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato: letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigoriferi, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrici, utensili. Beni ritenuti indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia conviventi. Impignorabili anche le polizze vita, da parte di qualsiasi creditore (privato o Fisco). Il fermo auto, invece, non è legittimo solo se il veicolo è funzionale all’attività di lavoro e il contribuente è un imprenditore o un professionista.
Proprietà e patrimoni cointestati
Sono pignorabili i beni cointestati, ma fino al limite del 50%. In caso di proprietà immobiliare, il Fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà se questa è divisibile, altrimenti il bene viene venduto per intero e una metà del ricavato viene restituita al contitolare non debitore.