Le aziende, specialmente durante le festività, spesso offrono omaggi aziendali ai dipendenti e sostengono spese di rappresentanza per promuovere la propria immagine, che per essere considerate tali devono però rispondere a criteri di inerenza, congruità e coerenza con l’attività svolta.
Ai fini fiscali, le regole variano in base alla natura della spesa ed al suo importo. Vediamo tutte le regole, caso per caso.
Omaggi aziendali e spese di rappresentanza: trattamento fiscale
Gli omaggi aziendali costituiti da beni di valore non superiore a 50 euro sono deducibili integalmente dal reddito d’impresa e non assoggettati alla disciplina che regola le spese di rappresentanza. Si applicano invece le seguenti soglie per importi più elevati:
- 1,5% dei ricavi per aziende fino a 10 milioni di euro;
- 0,6% dei ricavi per aziende tra 10 e 50 milioni;
- 0,4% dei ricavi per aziende che fatturano oltre 50 milioni.
Le soglie sono previste dall’articolo 9 del decreto legislativo 147/2015, che ha modifica l’articolo 108 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Anche la detraibilità dell’IVA sugli omaggi ai dipendenti dipende dal valore unitario del bene:
- per i beni di valore unitario fino a 50 euro l’IVA è interamente detraibile.
- per i beni di valore unitario superiore a 50 euro l’IVA non è detraibile.
Alcuni omaggi ai dipendenti, in base alla loro classificazione, possono anche essere detassati se rientrano nella soglia limite dei fringe benefit per ciascun periodo di imposta. Ad esempio, una gift card può rientrare in questa categoria. La Legge di Bilancio 2024 ha innalzato la soglia standard di 258,23 euro a mille euro per la generalità dei lavoratori dipendenti, con estensione fino a 2mila euro per dipendenti con figli.
=> IVA detraibile sugli omaggi aziendali
I costi per i regali di Natale ai dipendenti sono in questo caso rendicontati come “spese per prestazioni di lavoro” (art. 95 del DPR 917/1986) e non come spese per omaggi aziendali, e saranno interamente deducibili in sede di dichiarazione dei redditi.
In caso degli acquisiti veri e propri (il gadget tecnologico, il pandoro, ecc.), l’azienda può detrarre l’IVA per beni di valore unitario fino a 50 euro. Sopra questa cifra, come specificato sopra, non è previsto sconto IVA.
Spese di rappresentanza ammesse ad agevolazione
I criteri di inerenza impongono che le spese siano effettuate per erogazioni a titolo gratuito (come i regali di fine anno), a scopo promozionale o di pubbliche relazioni, e rispondano a criteri di ragionevolezza in relazione all’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici, coerenti con pratiche commerciali di settore.
Le spese devono risultare da apposita documentazione, da cui risultino generalità dei soggetti ospitati, durata e luogo di svolgimento della manifestazione, natura dei costi sostenuti. Sono considerate spese di rappresentanza (compresi gli omaggi natalizi acquistati per i dipendenti):
- viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e svolte significative attività promozionali di beni o servizi la cui produzione o scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
- eventi di intrattenimento in occasione di ricorrenze aziendali o festività nazionali o religiose (ma solo se hanno anche carattere di rappresentanza, non se sono rivolte esclusivamente ai dipendenti);
- inaugurazioni di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
- eventi in occasione di mostre e fiere i in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa;
- beni, servizi e contributi erogati gratuitamente, anche per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel decreto.
=> Guida deduzione e detrazione spese di rappresentanza
Le prestazioni gratuite di servizi (distribuzione di cibi e bevande durante pranzi natalizi, feste, ecc.) sostenute a beneficio esclusivo dei dipendenti, possono essere dedotte:
- ai fini IRPEF/IRES per il 75% della spesa;
- nel limite del 5‰ delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi (art. 100 c. 1 TUIR);
- ai fini IRAP per i soggetti che applicano l’art. 5 (metodo di bilancio).