In scadenza il 31 dicembre l’obbligo per i lavoratori che aderiscono a forme di previdenza complementare o a piani individuali pensionistici di tipo assicurativo, di comunicare al fondo di appartenenza i contributi 2018 non dedotti nel 2019 con la dichiarazione dei redditi di quest’anno, ossia con 730 o Modello Redditi (ex Unico).
In questo modo nella fase di erogazione della prestazione finale, tale importo non sarà assoggettato a ritenuta.
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Si tratta di un’agevolazione fiscale che incentiva le diverse formule di pensione integrativa: consiste in una deduzione dei contributi fino ad un massimo di 5164.57 euro, tenendo conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali.
La parte dei contributi versati al fondo di previdenza complementare per i quali non si è potuto fruire della deduzione non sono tassati al momento della liquidazione della prestazione.
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Dunque, entro il 31 dicembre 2019, i lavoratori che aderiscono a forme di previdenza complementare dovranno comunicare al proprio fondo pensione la quota di contributi versati e deducibili lo scorso anno, ma non dedotti nel corso di quello in corso.
Per la comunicazione non esiste una modalità univoca: alcuni fondi pensione mettono a disposizione un modello apposito.
I contributi versati a forme di previdenza complementare sono dunque deducibili dal reddito fino alla soglia annua stabilita per legge, nella quale rientrano sia i contributi personali sia quelli a carico del datore di lavoro.
La deduzione è applicabile anche agli oneri sostenuto per familiari a carico.