Il rimborso del credito IVA può essere richiesto anche entro il termine più lungo previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha avuto origine il diritto.
Lo ha affermato la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, che con la sentenza n. 2529/23 dello scorso 10 agosto ha respinto l’appello avanzato dall’Agenzia delle Entrate.
Rimborso credito IVA: quando scatta il diritto
Secondo i giudici, infatti, il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA non coincide con la scadenza prevista per ottenere il rimborso di un credito IVA. Un principio già affermato dalla giurisprudenza:
Pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta che risulti da dichiarazioni periodiche e da regolari versamenti e sia richiesta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario, qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.
Il rimborso del credito IVA è un diritto valido anche senza una specifica istanza o indicazione nel modulo VR: la sua esigibilità è soggetta solo alla prescrizione ordinaria decennale, come previsto dal Codice Civile.
Rimborso IVA: quando si prescive il diritto
Il credito IVA desumibile dalle dichiarazioni fiscali dà diritto al rimborso anche senza una specifica istanza o indicazione nel modulo VR, con esigibilità soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, di cui all’art. 2946 del Codice Civile (su questo ultimo punto, si confronti la sentenza n. 5172/2016 di Cassazione).
In pratica, se il contribuente indica nella dichiarazione il diritto al rimborso IVA, e tale spettanza non è contestata dall’Agenzia delle Entrate, allora tale diritto permane, con termine di prescrizione di 10 anni, senza bisogno che si inoltri apposita domanda di rimborso ed anche se non è stato indicato l’importo a credito nel modulo VR.
In sostanza, in tema di IVA deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente, che può già considerarsi presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione del modello apposito (VR), che costituisce solo presupposto per l’esigibilità del credito (art. 38 , comma 1, del d.P.R. n. 633/1972) e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.
Per questo motivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, a questo può applicarsi il termine ordinario di decadenza, che prevede la prescrizione decennale.