Una delle novità 2014 è la procedura nota come voluntary disclosure introdotta dall’articolo 1 del DL n. 4 del 28 dicembre scorso e volta a consentire l’emersione di capitali e investimenti non dichiarati detenuti all’estero, con rientro in Italia.
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“Collaborazione volontaria” perché è attivata direttamente dal contribuente, che deve farne richiesta all’Agenzia delle Entrate. In pratica, chi ha detenuto attività in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale si può avvalere di questa procedura per far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Possono accedervi i soggetti obbligati alla presentazione del quadro RW ossia persone fisiche anche se titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, enti non commerciali e società semplici nonché i soggetti ad essi equiparati residenti in Italia.
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La procedura si perfeziona mediante versamento del dovuto comprensivo di imposte, sanzioni e interessi, in soluzione unica e senza possibilità di compensazione. L’adesione al voluntary disclosure comporta la riduzione fino al 50% delle sanzioni minime se il contribuente sceglie di trasferire i capitali o le attività in Italia o in altro Paese UE ovvero in uno stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo che consente uno scambio di informazioni.
Il contribuente, inoltre, deve rilasciare all’intermediario estero autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti ogni utile informazione sulle attività oggetto di collaborazione volontaria. Se il contribuente decide per la sola regolarizzazione dei capitali, le sanzioni sono ridotte di un quarto.