L’attuale normativa prevede che qualsiasi trasferimento di denaro, proveniente da un Paese straniero e diretto verso un conto corrente italiano, deve essere sottoposto a prelievo alla fonte del 20%. A venti giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministero dell’Economia ha sospeso fino a luglio l’operatività della tassazione applicata alle somme classificabili come redditi di capitale o diversi (considerati come derivanti da investimenti finanziari) e plusvalenze derivanti da compravendita di immobile o canoni di locazione di appartamento all’estero:
=> Ritenuta su bonifici esteri: sospensione, norme e procedura
Sappiamo per certo che immobili e attività finanziarie all’estero sono assoggettati rispettivamente a Ivie e Ivafe, ma da quest’anno è ancora teoricamente applicabile – dipenderà dalle scelte del Governo Renzi – la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, rimanendo escluse le retribuzioni da lavoro e i proventi da libera professione o attività d’impresa, nonché i rimborsi dall’estero verso un conto italiano.
La banca o l’intermediario finanziario sarebbero chiamati ad applicare la trattenuta sempre e comunque, lasciando al contribuente l’onere della prova, presentando autocertificazione con dichiarazione di somme non classificabili come redditi di capitale o diversi e, pertanto, non soggetti a trattenuta. Il tutto, allegando ogni utile documento per accertare l’esenzione d’imposta.
Gli acconti già trattenuti da banche e istituti di credito sono stati rimessi a disposizione degli interessati ma cosa succederà dal prossimo primo luglio se non si interverrà con un provvedimento di abolizione? L’Agenzia delle Entrate ha potuto soltanto sospendere l’applicazione, su indicazione del Ministero, che tuttavia si è riservato la possibilità di riapplicare la ritenuta, demandando però la decisione finale al Governo Renzi. Staremo a vedere…