Lo scorso 15 gennaio è stato approvato il nuovo modello CUD 2014, che i datori di lavoro devono utilizzare per certificare i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati.
In linea generale, nel CUD vengono indicati i redditi corrisposti nell’anno precedente assoggettati a tassazione, ritenuta o imposta sostitutiva. Termine ultimo per la presentazione: 28 febbraio.
Modello CUD 2014
Con il CUD 2014 il datore di lavoro attesta l’ammontare dei redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, corrisposti nel 2013 e assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta ed a imposta sostitutiva. Attesta, inoltre, le ritenute di acconto operate e le detrazioni effettuate.
Lo schema di certificazione unica è utilizzato anche per attestare l’ammontare complessivo dei redditi che nel 2013 non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’Inps.
Il modello CUD da utilizzare è quello approvato dall’Agenzia delle Entrate con nota prot. 5131/2014 del 15 gennaio scorso: =>Scarica il nuovo MODELLO CUD
Consegna del CUD
Il datore di lavoro deve compilare la certificazione e rilasciarla in duplice copia entro il 28 febbraio 2014. La consegna del modello può avvenire anche in modalità elettronica a patto che il destinatario abbia gli strumenti necessari per riceverlo e stamparlo. => Modalità di consegna