La compensazione tra crediti vantati con la Pubblica Amministrazione e debiti fiscali è stata finalmente approvata ed è in arrivo il decreto attuativo, ma ci sono condizioni da rispettare, come la sussistenza della certificazione del credito rilasciata da piattaforma telematica.
I debiti fiscali ammessi sono quelli derivanti da accertamenti con adesione, omesse impugnazioni, conciliazioni giudiziali, definizioni delle sanzioni, adesioni al processo verbale di constatazione o all'invito a comparire nonché reclamo e mediazione. I debiti fiscali da accertamento che potranno essere pagati mediante compensazione con i crediti certificati sono individuati con appositi codici tributo.
I crediti compensabili sono quelli non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese al 31 dicembre 2012 nei confronti di Stato, Regioni, Province ed enti locali e derivanti da prestazioni professionali, somministrazioni, forniture e appalti. Affinché sia possibile effettuare la compensazione è necessario che i contribuenti siano in possesso di crediti certificati.
La procedura sarà eseguita interamente online tramite modello F24 telematico. Se l'importo dei debiti da accertamento tributario è superiore ai crediti certificati, la differenza può essere versata sia utilizzando lo stesso modello sia con una distinta operazione. Resta inteso che il titolare del debito da accertamento deve coincidere con il titolare del credito certificato.
Entro 60 giorni dalla data prevista per il pagamento del credito, le Pubbliche Amministrazioni dovranno versare su un apposito capitolo del bilancio dello Stato l'importo del credito utilizzato in compensazione. Se le PA non effettuano i pagamenti dei crediti compensati, dalle entrate loro spettanti a qualsiasi titolo sarà trattenuto l'importo corrispondente.