Non versare le imposte a causa della crisi non costituisce reato, anche se si parla di 180.000 euro di IVA non versata: a chi dubita della sobrietà di chi scrive, i fatti confermano quanto detto. E’ accaduto ad un imprenditore di un'azienda in fase di fallimento, assolto dal giudice dell'udienza preliminare. Alla base di tutto sta la difficoltà economica mista ad una efferata crisi di liquidità . Ragion per cui può anche essere condonata la rilevanza penale degli illeciti fiscali.
La soglia penale per l'omesso versamento Iva è di 50.000 euro ma il Gup di Milano ha assolto un imprenditore accusato di avere evaso l'Iva per 180.000 euro. E questo perché l'imputato non aveva versato l'imposta a causa della difficile situazione economica dell'impresa. A questo punto siamo autorizzati a sostenere che non costituisce reato il mancato versamento delle imposte a causa della crisi. Attenzione, però, perché la sentenza necessita di una attenta analisi. L'imprenditore ha, infatti, dimostrato di non avere la volontà di evadere, avvertendo l'Agenzia delle Entrate dell'importo dovuto. Il Gup di Milano ha così assolto l'imprenditore perché, pur essendo inadempiente, mancava l'elemento soggettivo del reato ossia la volontà di omettere il versamento e, pertanto, la sua condotta non aveva alcuna rilevanza penale. Quella del Gup di Milano è soltanto l'ultima di una serie di sentenze orientate ad adottare un comportamento più tollerante di fronte alle aziende alle prese con la congiuntura economica sfavorevole. Una recente sentenza della Cassazione a Sezione Unite, la numero 37424 nello specifico, aveva già escluso la punibilità penale in presenza di prove evidenti di difficoltà economiche in cui versava l'azienda.
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