Il 30 settembre è il termine ultimo per presentare la richiesta di rimborso dell'Iva pagata nel corso del 2012 in uno stato membro diverso da quello in cui il soggetto è stabilito. Si tratta, in pratica, di acquisti all'estero fatti dagli operatori economici italiani, acquisti fatti in Italia dagli operatori comunitari e acquisti fatti in Italia dagli operatori residenti nei Paesi extracomunitari con i quali sono in vigore accordi di reciprocità ossia Svizzera, Norvegia e Israele (=> Leggi tutti gli articoli relativi all’IVA). La domanda per il rimborso dell'Iva all'estero deve essere presentata inderogabilmente entro fine mese ed esclusivamente per via telematica. Per poter maturare il diritto al rimborso il soggetto passivo deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello stato membro in cui è stabilito. Nel caso di operazioni con parziale diritto alla detrazione, il rimborso spetta proporzionalmente alla quota detraibile (=> Leggi anche Detrazioni IVA e principio di inerenza: sentenza UE).
In ogni caso è necessario fare riferimento alla normativa del Paese estero, poiché se tale Stato esclude la detrazione sull'acquisto di uno specifico bene o servizio, l'operatore italiano non potrà in alcun caso richiedere il rimborso dell'Iva pagata. Viceversa, gli operatori di altri Paesi UE non potranno chiedere il rimborso dell'Iva pagata in Italia relativa agli acquisti di beni o servizi indetraibili (=> Spese di rappresentanza senza fattura: l'IVA indetraibile è un costo). A regolare il rimborso dell'Iva pagata da soggetti passivi italiani in altri stati membri interviene l'articolo 38-bis1 del DPR 633/1972. Nello specifico è necessario presentare istanza telematica all'Agenzia delle Entrate indirizzata, però, all'autorità del Paese membro nel quale è stata pagata l'imposta. L'Agenzia delle Entrate, ricevuta l'istanza telematica e dopo averne controllato la correttezza, la inoltrerà allo stato membro, il quale provvederà a eseguire il rimborso. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento. Può essere trasmessa direttamente o per il tramite di intermediari e si considera inviata nel giorno in cui è completata la ricezione del file da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il periodo di riferimento dell'istanza non può essere inferiore al trimestre solare né superiore all'anno solare. L'importo minimo rimborsabile è pari a 50 euro se la richiesta si riferisce all'anno solare ovvero 400 euro se si riferisce ad un periodo inferiore.