I requisiti affinché una spesa possa essere definita di rappresentanza sono la gratuità in capo al percettore dei beni e dei servizi erogati dall’impresa, la finalità promozionale, la capacità di generare benefici economici per l’impresa e la coerenza con l’affinità commerciale dell’impresa. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di competenza se rispondenti ai requisiti di inerenza e congriutà stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. => Leggi anche Spese di rappresentanza: la nuova disciplina sulle deducibilità
Principio di inerenza
In merito al principio dell’inerenza il DM 19.11.08 riconosce come spese di rappresentanza le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte significative attività promozionali di beni e servizi oggetto dell’attività dell’impresa, le spese per feste organizzate in occasione di particolari aventi e le spese per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente.
Principio di congruità
In merito al principio della congruità i costi qualificati come spese di rappresentanza sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dell’1,30% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro, nel limite dello 0,50% dei ricavi e proventi da 10 milioni a 50 milioni, nel limite dello 0,10% dei ricavi e dei proventi che eccedono i 50 milioni di euro. Nel computo del limite di congruità delle spese di rappresentanza deve essere compreso anche il 75% dei costi relativi a vitto, alloggio e somministrazione di alimenti e bevande a favore di clienti, fornitori e agenti. => Approfondisci con Spese di rappresentanza e pubblicità : guida alle regole
Costi non configurabili come spese di rappresentanza
Non costituiscono spese di rappresentanza e, pertanto, non sono soggette ai limiti sopra indicati le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti in occasione di mostre, fiere, esposizioni o eventi in cui sono esposti i beni dell’azienda ovvero iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni sportive da parte di aziende la cui attività consiste nell’organizzazione di manifestazioni. Rientrano in tali casistiche anche le spese sostenute dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per partecipare a mostre o fiere in cui sono esposti beni o servizi prodotti dall’impresa.
La deduzione di tali costi è del 75%. In ogni caso la deducibilità è ammessa qualora venga tenuta apposita documentazione dalla quale risultino le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento delle manifestazioni.