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IMU, sospensione giugno: la definizione di abitazione principale

di Barbara Weisz

5 Giugno 2013 12:00

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Chi ha pagato l’IMU nel 2012 ha già  fatto abbondantemente i conti con le varie norme relative alla tassa sugli immobili, ma per chi avesse comprato casa successivamente vale la pena di ricordare qual è, in base alla legge, la definizione esatta di abitazione principale: chi possiede immobili che rientrano nei requisiti previsti per la prima casa, in base al recente decreto del governo Letta, non paga la rata di giugno (in attesa della riforma IMU, in mancanza della quale il pagamento sarà  dovuto entro il 16 settembre 2013).

=> Leggi cosa prevede il decreto del governo sullo stop della rata di giugno

Per abitazione principale, si legge nel comma 2 dell’articolo 13 del Dl 2012/2011, ovvero il Salva Italia (che istituisce l’IMU) «si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità  immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

Nel caso in cui «i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale» uno solo degli immobili può essere considerato prima casa (sull’altro, quindi, si paga regolarmente la prima rata il 17 giugno). Come specifica la circolare 3/DF del ministero delle Finanze del maggio 2012, che contiene una serie di precisazioni in materia (leggi tutto), è il contribuente a scegliere quale unità  immobiliare considerare prima casa ai fini IMU.

E’ importante sottolineare che la norma specifica che l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità  immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto, a prescindere dal fatto che siano utilizzate come prima casa più unità  immobiliare singolarmente iscritte in catasto: per applicare le agevolazioni (e nel caso del rinvio, per non pagare la rata di giugno) a più unità  immobiliari, il contribuente deve aver effettuato l’accatastamento unitario.

Altra differenza rispetto, ad esempio, alla vecchia Ici, è che i requisti del possesso dell’immobile, della dimora abituale e della residenza anagrafica devono sussistere contemporaneamente.

Come visto, se due coniugi (non legalmente separati) abitano in immobili diversi situati nello stesso comune, una sola delle due abitazioni è considerabile prima casa: se però le case sono ubicate in comuni diversi, il discorso cambia, ed entrambi gli immobili si possono considerare prima casa (la ratio è che in questo caso si escludono fini elusivi, essendo comprensibile la necessità  di avere due diverse abitazioni in comuni diversi, ad esempio per motivi di lavoro).

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In base al decreto sulle semplificazioni fiscali (Dl 16/2012), si considera abitazione principale anche la casa coniugale assegnata all’ex coniuge. Ci sono paletti precisi, fissati dal comma 12-quinquies dell’articolo 4: l’assegnazione della casa coniugale al coniuge deve essere «disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio». Dunque la norma prevede esplicitamente l’esistenza di un provvedimento legale (di separazione eccetera), mentre precedentemente l’ex coniuge poteva considerare la casa coniugale come abitazione principale anche in mancanza di tale atto, purché vi risiedesse e non risultasse titolare di altri immobili nello stesso comune (lo prevedeva l’articolo 6, comma 3-bis, del Dlgs 504/1992 che per effetto della successiva disposizione del decreto sulle semplificazioni fiscali, ai fini IMU è tacitamente abrogato).

Il soggetto passivo IMU è l’ex coniuge assegnatario anche nel caso in cui non sia proprietario dell’ex casa coniugale.

Infine, si ricorda che il decreto del governo sullo stop a rata di giugno non riguarda le prime case di lusso, e per la precisione quelle iscritte in catasto nelle seguenti categorie: A/1, A/8 e A/9, ovvero appartamenti di lusso, ville, castelli e palazzi storici.

=> Leggi cosa succede agli immobili d’impresa, deducibilità  in vista

La sospensione si applica invece alle pertinenze dell’abitazione principale (box, cantine, solai) e agli immobili assimilati alla prima casa (ad esempio, di proprietà  di anzini in casa di riposo): ma in questi casi ci sono regole precise (per conoscerle clicca qui).