La gestione fiscale dell’impresa

di Marino Renato

Pubblicato 29 Giugno 2015
Aggiornato 17 Febbraio 2020 12:57

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Fisco pesante e selva di imposte: il governo sta mettendo mani alla materia per semplificare il sistema e ridurre il carico fiscale sulle imprese.

La base per la presentazione della dichiarazione dei redditi è data dal bilancio corretto con le “riprese fiscali”. Imponibile e versamenti di imposte e contributi a carico delle aziende.

La gestione fiscale dell’impresa in Italia è notoriamente più complicata rispetto a tanti altri paesi europei a causa della selva di imposte, aliquote e balzelli che caratterizzano il nostro rapporto fisco-aziende. Per non parlare della pressione fiscale sulle imprese, tra le più pesanti del Vecchio Continente, anche a scapito della concorrenzialità.

Non a caso il governo, con la delega fiscale, sta mettendo mani alla materia: l’obiettivo è semplificare il sistema e ridurre il carico fiscale sulle aziende, dopo la sforbiciatina fatta già all’Irap, l’Imposta regionale sulle attività produttive. La situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa che paga le tasse è data dal bilancio di esercizio, documento che calcola il risultato economico e permette di valutare e prospettive future dell’azienda.

Il bilancio viene redatto alla fine dell’anno amministrativo in base alle indicazioni dell’articolo 2423 e seguenti del Codice civile, indicazioni da seguire pedissequamente e obbligatoriamente per le società di capitali e le società cooperative. Per le imprese individuali e per le società di persone tali norme sono invece facoltative.

Ai fini legali va fatta un distinzione tra criteri di valutazione civilistici e criteri fiscali. I primi sono prudenziali: dopo aver valutato il patrimonio sociale si cerca di salvaguardarlo a garanzia dei terzi in modo che i soggetti esterni all’azienda che vogliano investire in essa non vengano presi in giro con dati che indicano redditi solo presunti ma che diano piuttosto contezza delle possibili perdite.

Per stabilire i criteri fiscali, in funzione di lotta all’evasione, il Codice civile delinea due diversi principi per i componenti positivi e per quelli negativi. I primi sono basati sull’imputazione di tutti i ricavi, i secondi sull’esclusione dei costi considerati non deducibili, perché non direttamente legati all’attività aziendale, per evitare che le società riducano gli utili sottostimando i ricavi e accrescendo i costi.

Nella redazione del bilancio vanno seguite principalmente le norme civilistiche, in fase di dichiarazione dei redditi quelle fiscali. Attraverso le cosiddette “riprese fiscali” verranno poi apportate quelle correzioni che trasformano l’utile di bilancio in reddito imponibile. Come? Aggiungendo all’utile, o all’eventuale perdita i costi indeducibili e sottraendo i ricavi non imponibili, secondo le indicazioni dall’amministrazione finanziaria.

A seconda del tipo d’impresa, l’imprenditore o il datore di lavoro dovrà presenta il Modello Unico relativo. I titolari di partita Iva e i lavoratori dipendenti in alcuni casi particolari per la presentazione della dichiarazione dei redditi devono utilizzare il Modello Unico Persone Fisiche.

I quadri da compilare per la determinazione del reddito d’impresa sono il quadro RF per le ditte individuali con contabilità ordinaria e il quadro RG per le ditte individuali con contabilità semplificata. Vanno indicati i dati relativi al contribuente e alla sua attività, tutti i redditi percepiti, le spese sostenute per l’attività, le spese personali detraibili, gli acconti d’imposta versati e gli eventuali crediti relativi agli anni precedenti. Dal calcolo di tutte le voci si otterrà il debito o il credito Irpef.

I soci di società di persone devono invece utilizzare Modello Unico Società di Persone per dichiarare l’utile o la perdita, le ritenute d’acconto, i crediti d’imposta da attribuire ai soci e i debiti/crediti Irpef. E inoltre: l’Irap dovuta dalla società, l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, i redditi soggetti a tassazione separata, i proventi e redditi soggetti a imposta sostitutiva. I quadri da compilare per la determinazione del reddito d’impresa sono il quadro RF per le società in contabilità ordinaria ed il quadro RG per quelle in contabilità semplificata.

Le società di capitali invece devono presentare il Modello Unico Società di Capitali in cui vanno messi nero su bianco l’ammontare dell’utile o delle perdite, i debiti o i crediti Ires e Irap. La società in questo caso ha personalità giuridica ed è quindi autonoma rispetto ai soci.

La dichiarazione dei redditi con il Modello Unico 2015 va fatta entro il 30 settembre 2015: se il modello Unico viene trasmesso per via telematica all’Agenzia delle Entrate (con Fisconline e/o Entratel) o consegnando il modello tramite intermediari autorizzati. La dichiarazione va fatta invece tra il 2 maggio e il 30 giugno 2015 se l’Unico è presentato cartaceo o via posta ordinaria.

Ciò vale solo per i contribuenti autorizzati, ovvero coloro che pur beneficiando dei requisiti per fare il modello 730 e non avendo un datore di lavoro o non essendo titolari di pensione, devono dichiarare redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva nei quadri del modello Unico, oppure, devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti o ancora non hanno un sostituto d’imposta per interruzione del rapporto lavorativo o perché sono all’estero.

La dichiarazione Irap è obbligatoria per le imprese commerciali, le imprese agricole e per chi esercita arti e professioni. La base imponibile è data dal valore della produzione al netto dei costi non detraibili. La dichiarazione è contenuta nel modello Unico.

L’Ires, l’Imposta sul reddito delle società è una imposta proporzionale e personale con aliquota del 27,50% a carico di società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio italiano, enti pubblici e privati diversi dalle società e trust residenti nel territorio dello Stato che hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. E ancora enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust residenti sul territorio italiano che non hanno come oggetto l’esercizio di attività commerciale, società ed enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

La dichiarazione Iva va presentata da tutti coloro che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva nell’ambito del territorio statale; nella dichiarazione vanno comunicati i debiti e i crediti maturati nell’anno di competenza, i versamenti effettuati a titolo definitivo e quelli a titolo di acconto, anche al fine di correggere eventuali errori compiuti in fase di liquidazione mensile o trimestrale dell’Imposta sul valore aggiunto.

Le dichiarazioni dei sostituti d’imposta vanno presentata da chi dà lavoro in relazione agli emolumenti corrisposti nell’anno precedente a dipendenti, collaboratori, professionisti, su cui è stata eseguita una ritenuta d’acconto. Il Modello 770, va presentato entro il 31 luglio 2015, direttamente o tramite un intermediario abilitato, quindi un commercialista, oppure un Caf.

Esiste un modello 770-Semplificato per comunicare telematicamente i dati fiscali delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, Tfr, prestazioni erogate in forma di capitale dai fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi, i dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli dell’assistenza fiscale.

Il 770-Ordinario va invece presentato da chi deve comunicare i dati sulle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno precedente, operazioni finanziarie, dati relativi alle indennità di esproprio e ai versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d’imposta usati. Il Modello 770 semplificato va quindi presentato dai sostituti d’imposta e dalle amministrazioni pubbliche, il modello ordinario dai sostituti d’imposta e dagli intermediari che intervengono su operazioni fiscalmente rilevanti.

Gli studi di settore, per quanto discussi in termini di attendibilità, sono un altro “pezzo” importante delle dichiarazioni dei redditi di un’impresa. Sono stabiliti dall’Agenzia delle entrate in collaborazione con le principali associazioni di categoria e determinano, presumendoli, i ricavi o i compensi ascrivibili alle imprese o agli autonomi, tenendo conto di variabili contabili, strutturali e di informazioni qualitative che possono influenzare il risultato d’impresa.

Per tutte le attività produttiva c’è uno di settore specifico e il fine è quello di contrasto all’evasione fiscale tramite l’uso di uno strumento presuntivo indiretto che determina la base imponibile. In sostanza i ricavi dichiarati vengono confrontati con quelli attribuibili a una data attività e se non sono giudicati congrui (ad esempio perché inferiori) a quelli stabiliti dallo studio di settore di categoria, il contribuente deve pagare l’adeguamento previsto dalla normativa oppure sarà soggetto a un una verifica fiscale, con l’amministrazione finanziaria che disporrà un contraddittorio.