Con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizzare i buoni carburante erogati dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti, per un ammontare massimo di 200 euro a lavoratore, in aggiunta ai 258,23 euro di fringe benefit concedibili annualmente in via ordinaria (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
Utilizzo dei buoni benzina 200 euro
La platea dei datori di lavoro che accedono al beneficio comprende anche enti pubblici economici, soggetti che non svolgono attività commerciale e lavoratori autonomi.
I buoni – esentasse e deducibili dal reddito d’impresa – possono essere corrisposti anche senza accordi contrattuali, anche ad personam e possono essere spesi per rifornimento di benzina, gasolio, Gpl, metano ed anche per la ricarica dei veicoli elettrici.
La circolare fornisce un altro chiarimento: è possibile sostituire il premio di risultato con i buoni benzina, nel rispetto della normativa. Questo perchè non è più prevista dalla norma di riferimento che il voucher sia erogato «a titolo gratuito». I buoni “sostitutivi” dei premi di risultato devono essere erogati nell’anno in corso e contabilizzati comunque separatamente rispetto ai fringe benefit ordinari.
Aspetti contabili dei voucher carburante
- l’agevolazione deve essere contabilizzata in maniera autonoma rispetto agli altri benefit,
- l’agevolazione riguarda i buoni concessi nel 2022 e nei primi 12 giorni del 2023,
- il voucher, si considera percepito a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito dopo.
La normativa di riferimento è l’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.