La fattura elettronica diventa una sorta di moneta digitale per le compensazioni fra imprese: la Legge di Bilancio 2021 introduce un meccanismo già ribattezzato baratto 4.0, che consente di compensare crediti e debiti commerciali utilizzando le e-fatture. Uno strumento pensato per snellire le pratiche di pagamento e andare incontro alle esigenze di liquidità delle imprese. In vista, una specifica piattaforma telematica dedicata a queste operazioni.
Baratto 4.0
Il meccanismo sarà quello delle compensazioni, per cui si potranno usare fatture elettroniche all’interno di una sorta di mercato telematico per i pagamenti fra imprese.
Esempi:
- L’impresa A emette una fattura da 100 euro nei confronti dell’impresa B, che a sua volta ha una precedente fattura sempre da 100 euro, ancora da incassare, sempre dall’impresa A. Le due fatture si compensano a vicenda.
- L’impresa A fattura 100 euro all’impresa B, che fattura 200 euro all’impresa C, che deve 100 euro all’impresa A. Compensando le diverse fatture, resta solo un debito di 100 euro dell’impresa B verso l’impresa C.
Questi sono esempi di massima, utili a capire il meccanismo del baratto fatture 4.0 che verrà poi messo a punto con precisione con i decreti attuativi.
Compensazione crediti
La norma è prevista dal comma 227 della manovra (legge 178/2020) in base al quale «l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali». Saranno definite le modalità attuative e le regole operative con l’apposito decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con i ministri dell’Economia, Sviluppo Economico ed Innovazione, sentito il Garante Privacy. Alcuni paletti sono già fissati dalla norma primaria:
- la compensazione effettuata attraverso la piattaforma telematica delle Entrate ha valore di pagamento a tutti gli effetti. Tecnicamente, si legge nella manovra 2021, «produce i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile».
- Nessuna delle parti aderenti deve avere in corso procedure concorsuali, o di ristrutturazione del debito omologate, o piani di risanamento iscritti al registro delle imprese.