L’esenzione dall’imposta di bollo prevista dalle norme agevolative sulle startup innovative riguarda solo gli atti relativi all’iscrizione al Registro delle imprese: il beneficio non si applica ad altri atti, come ad esempio la bollatura dei libri sociali. Lo sottolinea l’Agenzia delle Entrate rispondendo a specifico interpello (253/2019) di una startup innovative che, invece, riteneva di poter applicare l’esenzione anche alla vidimazione dei libri sociali.
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Il riferimento normativo è il comma 8 dell’articolo 26 del dl 179/2012, in base al quale la start-up innovativa e l’incubatore certificato «sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio».
Non si pagano imposta di bollo e diritti di segreteria anche sull’atto costitutivo. La norma, sottolinea il Fisco, «pone in particolare rilievo la circostanza che l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo sia riferibile agli atti posti in essere ai fini degli ‘adempimenti relativi all’iscrizione nel registro delle imprese».
Quindi, «in sintonia con il generale divieto di interpretazione estensiva delle norme che danno vita ad agevolazioni, sono da ricomprendere nell’esonero dall’imposta di bollo, quegli atti posti in essere per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese», mentre sono da escludere gli altri adempimenti, compresi «quegli atti o documenti che, ancorché presentati al registro delle imprese, sono estranei al procedimento di iscrizione nella sezione speciale del registro».
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L’Agenzia delle Entrate presenta anche un’altra argomentazione a sostegno di questa tesi: la norma prevede l’istituzione di una speciale sezione del registro imprese dedicata alle startup innovative, al quale le imprese devono obbligatoriamente iscriversi per avere il diritto a tutte le agevolazioni previste. «In tal senso – si legge nell’interpello – appare coerente che il legislatore abbia inteso esonerare le start-up innovative e gli incubatori certificati, esclusivamente per quegli atti relativi all’iscrizione a tale sezione speciale che, come detto, costituisce la condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste per tali tipologie di società».
In conclusione, per le motivazioni sopra descritte, «l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo non si può estendere alla bollatura dei libri sociali».