Tratto dallo speciale:

Conto Energia: il Fotovoltaico a una svolta?

di Carlo Lavalle

Pubblicato 9 Febbraio 2010
Aggiornato 19 Dicembre 2011 18:22

logo PMI+ logo PMI+
In attesa di una revisione dell'attuale meccanismo di incentivazione della produzione di energia pulita, facciamo il punto sull'attuale profilo del Conto Energia

L’Italia è il secondo importatore al mondo di elettricità dopo la Germania (fonte: International Energy Agency), per cui è fondamentale a livello di Sistema-Paese contare su misure di stimolo all’auto-produzione dell’energia elettrica e in particolare del Fotovoltaico.

Il Conto Energia nasce in Italia con riferimento alla Direttiva europea 2001/77/CE, che promuove la produzione di elettricità da fonti rinnovabili (FER) e stabilisce un target per la generazione elettrica da fonti rinnovabili pari a circa il 22% del consumo totale di elettricità nella UE entro il 2010, nel quadro di un obiettivo globale del 12% del consumo interno lordo di energia.

Dopo il recepimento della norma UE con Dlgs n.387/2003, il Conto Energia è divenuto operativo con DM n.181/2005 (Ministero Ambiente) e approvazione della delibera 188/2005 (Autorità Energia Elettrica e Gas – AEEG).

Dopo un secondo DM (6 febbraio 2006) migliorativo della precedente normativa, si è arrivati al testo del 19 febbraio del 2007 (nuovo Conto energia) – elaborato da Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con Ministero Ambiente – ed entrato in vigore successivamente alla pubblicazione della delibera AEEG n.90/07 che fissa condizioni e modalità di erogazione delle tariffe incentivanti.

Meccanismo

Oggi, nonostante l’ombra minacciosa di tagli agli incentivi nella bozza del nuovo testo, al momento in discussione – il Conto energia costituisce una efficace forma di incentivo alla installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica nazionale (grid connected) di potenza nominale, o potenza di picco, non inferiore a 1 kWp.

Il Conto Energia prevede la remunerazione dei kWh prodotti – sia per la parte relativa al consumo diretto sia per il surplus – a un prezzo migliore di quello ordinario di mercato da parte del GSE, lungo un arco temporale di 20 anni.

(Seconda parte)

Senza possibilità di cumulo, è previsto un incremento del 5% delle tariffe in situazioni particolari. Ad esempio: impianti di potenza superiore a 3 kW non integrati architettonicamente il cui soggetto responsabile sia auto-produttore secondo la definizione data dal D.Lgs n. 79/1999; impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto; impianti i cui soggetti responsabili sono Comuni con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti; impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica, paritaria o una struttura sanitaria pubblica.

Fino al 2009 la potenza installata degli impianti fotovoltaici (più di 56.000 in esercizio su tutto il territorio nazionale) incentivati dal Conto energia ha superato i 700 MW rispetto ad una potenza massima incentivabile di 1.200 MW (3000 MW entro il 2016 da definire con provvedimenti). Le autorità competenti dovranno ridefinire con altre deliberazioni le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in funzione dopo il 2010.

Premio efficienza energetica

Una novità è l’attribuzione di un premio per gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW, operanti in regime di scambio sul posto, quando vengano effettuati interventi di miglioramento dell’efficienza energetica di edifici o unità immobiliari alimentati, pari ad una riduzione del 10% del relativo indice di prestazione energetica (fabbisogno di energia primaria per climatizzazione o produzione di acqua calda).

Il premio, riconosciuto con decorrenza dall ‘ anno successivo alla data di ricevimento della domanda, consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa incentivante fino ad un massimo del 30%. La successiva realizzazione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno energetico rinnova il diritto al premio, fermo rimanendo il tetto massimo stabilito del 30%.

Si acquisisce il premio (30%) anche nel caso di unità immobiliari o edifici completati dopo l ‘ entrata in vigore del D. M. 19 febbraio 2007, ove venga raggiunto, provato da idonea certificazione, un indice di prestazione energetica dell ‘ edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori illustrati nell ‘ allegato C (comma 1; tabella 1) del Dlgs 192/2005 (rendimento energetico nell’edilizia).

Cumulo incentivi

Tariffa incentivante e premio non possono essere cumulati con i certificati verdi e bianchi. D’altro canto, non sono applicabili agli impianti che hanno usufruito di incentivi pubblici a qualsiasi livello (comunitario, nazionale, regionale o locale) sia in conto capitale e/o conto interessi eccedenti il 20% del costo dell ‘ investimento, tranne quando i soggetti responsabili siano scuole pubbliche o paritarie e le strutture sanitarie.

Altra esclusione dal meccanismo incentivante e premiale concerne gli impianti per i quali sia stata riconosciuta o avanzata richiesta di detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazioni).

Scambio sul posto

Lo scambio sul posto (o Net Metering) è un servizio distinto dal Conto energia, opzionabile da parte dell’interessato ed esteso ad impianti con potenza fino a 200 kW, è rappresenta una modalità di adesione.

La norma ha esteso i benefici della tariffa incentivante a questo tipo di contratto, così gli incentivi del Conto energia sono destinati a tutta l ‘ energia elettrica prodotta e immessa dall ‘ impianto fotovoltaico (conteggiata da un contatore GSE), indipendentemente dal fatto che i produttori abbiano scelto lo scambio sul posto o cedano, in alternativa, la propria produzione alla rete.

I benefici dello scambio sul posto, operante anche allo scadere del periodo ventennale, s’intendono aggiuntivi a tariffa incentivante e premio.
Diversamente, per gli impianti che non aderiscono alla disciplina di scambio sul posto, l ‘ energia prodotta, può essere venduta in modo “indiretto” “indiretta” mediante convenzione di ritiro dedicato con il GSE, secondo delibera AEEG n. 280/07, ovvero in modalità “diretta” partecipando alla borsa elettrica o sottoscrivendo un contratto bilaterale con un trader/grossista .

Accesso al finanziamento

La procedura di accesso, identica per persone fisiche e giuridiche, abrogata la fase istruttoria preliminare, prevede ora che la richiesta di ammissione alle tariffe sia presentata a valle, cioè inviata al GSE entro 60 giorni dall’ultimazione dell’impianto. Il GSE, ad ogni modo, può prorogare di altri 30 giorni il termine a causa dell’incompletezza della domanda.

È prevista anche la possibilità di un prestito agevolato a copertura dell’intero costo (IVA compresa) della realizzazione dell’impianto mediante accensione di un mutuo chirografario (senza bisogno di garanzie reali ma previo riconoscimento della tariffa incentivante) della durata di 12-15 anni a tassi variabili.

I prestiti concessi da istituti convenzionati col Gestore devono essere garantiti da sicurezza e qualità dell’impianto nonché dalla dichiarazione e certificazione di confomità in ottemperanza agli obblighi di legge.

Il Gestore del Sistema Elettrico (prima GRTN oggi GSE) è il soggetto attuatore che eroga gli incentivi. In pratica, viene instaurato il criterio di remunerazione dell’energia prodotta da un impianto invece che incentivazione in conto capitale (erogazione di un contributo per l’investimento necessario alla realizzazione di un impianto).

Si tratta quindi di un sistema ibrido o misto, in quanto la tariffa incentivante (tariffa feed-in) – mai soggetta ad IVA e concessa ad impianto ultimato – viene applicata alla produzione destinata all’auto-consumo e alla quota immessa nella rete pubblica.

Il Conto energia è a carico dell’utenza poiché finanziato attraverso il prelievo tariffario obbligatorio (componente A3) che determina un piccolo aggravio delle bollette elettriche.

Incentivi

Destinatari dell’incentivazione sono: persone fisiche e giuridiche, soggetti pubblici e condomini di unità abitative e/o edifici, responsabili della messa in opera e dell ‘ esercizio degli impianti.

L’accesso agli incentivi è consentito agli impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kWp collegati alla rete elettrica (incluse le piccole reti isolate) entrati in esercizio a seguito di nuova costruzione, rifacimento totale o di potenziamento. In quest’ultimo caso, però, si può usufruire della tariffa incentivante nei limiti della produzione aggiuntiva ottenuta grazie all’intervento di potenziamento e non si ha diritto al premio (maggiorazione tariffaria) abbinato alla messa in efficienza energetica degli edifici (art. 4 D. M. 19 febbraio 2007).

La legge individua tre tipologie di impianti per le quali è ammessa l’incentivazione in base al livello di integrazione dei pannelli fotovoltaici alla struttura: impianto non integrato, parzialmente integrato e con integrazione architettonica.

Corrispondono alla prima categoria gli impianti con moduli posti al suolo e quelli con moduli collocati su elementi di arredo urbano e viario, su superfici esterne involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, con modalità differenti dalle altre tipologie.

Per la seconda e terza categoria valgono i casi elencati e descritti dal DM 19 febbraio 2007.

Gli impianti devono inoltre soddisfare precisi requisiti tecnici, sussistendo l’obbligo di corrispondenza dei moduli a standard di certificazione, differenti a seconda della tecnologia usata (film sottile o silicio cristallino). I laboratori abilitati a rilasciare le certificazioni devono a loro volta essere accreditati da organismi appartenenti o riconosciuti dall’European Accreditation Agreement (EA) o, diversamente, dall’ILAC.

Tariffe

Oltre all’abolizione del limite annuo di potenza incentivabile (sostituito da un limite massimo cumulato della potenza incentivabile), il decreto del 19 febbraio 2007 stabilisce tariffe più articolate allo scopo di favorire le dimensioni di piccola taglia architettonicamente integrate in strutture o edifici, fermo restando il principio della riduzione dei valori della tariffa incentivante al crescere della potenza, suddivisa in tre fasce.

Tariffe valide per impianti fotovoltaici in esercizio entro il 31 dicembre 2008

Gli impianti con integrazione architettonica possono godere di tariffe di circa il 21% superiori rispetto a quelle attribuite ad impianti non integrati, e di circa il 10% maggiori in rapporto agli impianti solo parzialmente integrati.

Le tariffe erogate per il periodo ventennale cominciano a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell ‘ impianto e rimangono a valore monetario costante, (non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT). Di seguito, le tariffe per impianti in esercizio dal primo gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Tariffe valide per impianti fotovoltaici in esercizio a partire dal 1 gennaio 2009

Per impianti in esercizio dal primo gennaio 2010, le tariffe subiscono una riduzione del 4%. L’aggiornamento è a cura del GSE e consultabile sul sito web ufficiale.

(Fine prima parte)