Dopo aver esaminato apprendistato, assunzione del disoccupato da 24 mesi e contrattatto di inserimento speciale, analizziamo oggi il contratto di inserimento e il tempo pieno per lavoratori in CIGS o in mobilità.
Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento previsto dagli art. 54 e seguenti del d.lgs. n. 276/2003 è diretto a realizzare. con un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali. l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie:
- lavoratori tra 18-29 anni;
- disoccupati fino a 32 (da almeno 12 mesi);
- lavoratori over 50 privi di lavoro;
- inoccupati da almeno 2 anni;
- donne residenti in aree con occupazione femminile inferiore almeno del 20% di quella maschile o superiore del 10%;
- lavoratori con grave handicap mentale, fisico o psichico, con invalidità superiore al 45%.
I datori di lavoro che possono stipulare questi contratti di lavoro sono: enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; gruppi di imprese; associazioni professionali, socio-culturali e sportive; fondazioni; enti di ricerca pubblici e privati.
Incentivi economici
I lavoratori assunti con contratto di inserimento possono essere inquadrati fino a due livelli inferiori a quello previsto in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento dei lavoratori. Il sotto-inquadramento non trova applicazione per le lavoratrici indicata nella lettera e) dell’art. 54, comma 1, del d. lgs. n. 276/2003, salvo che non si rivenga una diversa previsione nella contrattazione nazionale o territoriale.
Molti contratti collettivi, soprattutto per le qualifiche a basso contenuto professionale, hanno stabilito un solo livello di sotto inquadramento o, in altri casi, un percorso nei diciotto mesi complessivi che porta, dopo un certo periodo, a passare da due ad un solo livello in meno.
Incentivi contributivi
Gli assunti con contratto di inserimento (ad eccezione dei giovani di 18-29 anni) viene riconosciuto un abbattimento della contribuzione a carico del datore di lavoro, pari al 25%.
Diverso è il discorso per le donne di qualsiasi età.
In assenza del decreto ministeriale (che ha natura dichiarativa, secondo la risposta fornita dal Ministero del Lavoro) che, ogni anno, individua le zone per le quali -in virtù delle condizioni è possibile una agevolazione totale della contribuzione, l’INPS ha affermato, con circolare n. 74/2006, che, in via provvisoria, è possibile stipulare contratti di inserimento con donne su tutte il territorio nazionale, applicando l’agevolazione del 25% in maniera generalizzata ed uniforme.
La trasformazione anticipata del contratto di inserimento non consente la continuazione del godimento del beneficio contributivo.
Incentivi fiscali
Le somme spese per la formazione degli assunti con contratto di inserimento non entrano nella c.d. base IRAP.
Incentivi normativi
Gli assunti con contratto di inserimento non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di istituti per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedono limiti numerici: quindi, per esempio, non rientrono nel computo del personale per l’avviamento dei lavoratori diversamente abili.
Tempo pieno e indeterminato di lavoratori in CIGS da 3 mesi e dipendenti di imprese in CIGS da 6 mesi
La disposizione, contenuta nell’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993 si rivolge ai datori di lavoro, ivi comprese le società cooperative, che non abbiano in corso sospensioni dal lavoro ai sensi dell’art. 1 della medesima legge e che non abbiano proceduto a riduzioni di personale negli ultimi 12 mesi.
Si deve trattare di un’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di soggetti in CIGS da almeno tre mesi, mentre l’impresa di provenienza lo deve essere da almeno sei mesi.
Incentivi contributivi
Per dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore è del tutto uguale a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti, ossi il 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Presupposto per il godimento è la regolarità con le norme che disciplinano il documento unico di regolarità contributiva e con il rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e, se esistente, da quella territoriale od aziendale.
L’aliquota complessiva, come sottolineato dall’INPS, è pari al 19,19%, essendo comprensiva del 9,19% a carico del lavoratore.
Incentivi economici
L’assunzione di un lavoratore che si trova nelle condizioni citate comporta il riconoscimento di una somma a favore dell’impresa pari al 50% dell’indennità di mobilità per un periodo non superiore a nove mesi per chi ha meno di 50 anni.
L’incentivo sale a 21 mesi nelle aree del Mezzogiorno individuate dalla legge ed in quelle ad alto tasso di disoccupazione: se il lavoratore ha più di 50 anni.
Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità
L’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, prevede che l’assunzione di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità venga incentivata sotto un duplice forma: quella contributiva e quella economica.
Incentivi contributivi
L’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore in mobilità comporta un abbattimento della quota contributiva a carico del datore di lavoro per diciotto mesi: essa è pari a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti, ossia il 10% sul reddito imponibile ai fini previdenziali. Complessivamente l’aliquota, comprensiva della quota a carico del lavoratore, è pari al 19,19%.
Anche in questo caso il godimento è strettamente correlato sia al possesso del DURC sia al rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva.
È appena il caso di ricordare come il godmento non trovi applicazione se l’assunzione è stata effettuata, nei sei mesi successivi al licenziamento dalla stessa o da altra impresa collegata o controllata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Incentivi economici
L’assunzione di un lavoratore in mobilità comporta anche un incentivo di natura economica: infatti, se goduta, il datore di lavoro percepisce, attraverso il sistema del conguaglio contributivo, il 50% dell’indennità di mobilità per un massimo di dodici mesi, cosa che, da un punto di vista teorico, porta, a parità di altre condizioni, a favorire l’occupazione di chi è stato da poco inserito nelle liste di mobilità rispetto a quello che è quasi al termine del periodo.