Chi ha un libretto al portatore deve estinguerlo, prelevando le somme o trasferendole su un conto o altro libretto nominativo: da martedì 4 luglio lo strumenti di risparmio non è infatti più consentito dalla legge, abrogato per uniformarsi alla legislazione europea. Il deposito di somme in forma anonima è infatti poco tracciabile e pertanto in contrasto con le norme antiriciclaggio. E’ proibito anche utilizzarli se sono stati aperti presso altri Stati.
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Il comma 12 dell’articolo 3 della legge italiana di recepimento 90/2017, pertanto, prevede che a partire dal 4 luglio 2017 i libretti di deposito, bancari o postali, siano esclusivamente nominativi. Quelli al portatore ancora attivi devono essere estinti entro il 31 dicembre 2018. C’è dunque un anno e mezzo di tempo per chiuderli, mentre sin d’ora non è più possibile aprire nuovi libretti. Ed è anche vietato il trasferimento di libretti esistenti ad altre persone. In pratica, è consentita solo l’operatività ai titoli originari, fino alla fine del 2018.
I risparmiatori che possiedono questi strumenti devono decidere in che modo estinguere il libretto:
- è possibile chiuderlo, prelevando in contanti le somme che sono depositate,
- oppure trasformarlo in un libretto nominativo,
- o ancora versare i soldi sul conto corrente.
=> Libretti al portatore, estinti entro il 2018
Ricordiamo che il Salva Italia di fine 2011 aveva introdotto il limite di mille euro per i depositi su questi strumenti di risparmio, che ora vengono definitivamente aboliti. Secondo le stime di Poste Italiane, a fine 2016 sui libretti al portatore giacevano 119 miliardi di euro.