Gli OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) sono organizzazioni e intermediari finanziari disciplinati dal DLgs. 58/1998 ed al recente DLgs. 47/2012, grazie al quale, attraverso un apposito attestato di qualifica (passaporto del gestore), le Società di gestione del risparmio (Sgr) possono oggi creare e amministrare gli OICVM in diversi Stati membri della UE. I redditi prodotti sono tassati in capo ai partecipanti degli organismi stessi, nel momento in cui questi percepiscono i proventi. La tassazione è del 20% sia per redditi di capitale che redditi diversi di natura finanziaria (L. 148/2011).
OICVM armonizzati
L’Agenzia delle Entrate consente di portare in compensazione i risultati negativi dei fondi comuni d’investimento e delle Sicav (Società di investimento a capitale variabile) attraverso il Modello 770. (vedi C.M.19/E/2013). Questo, senza limite massimo, per Sgr, Sicav e soggetti incaricati di collocamento di quote o azioni dei Fondi lussemburghesi storici, per i redditi rinvenienti dalla partecipazione a Organismi d’investimento italiani sottoposti alle ritenute individuate dall’art. 26-quinquies, D.P.R. 600/1973 e per i redditi derivanti dalla partecipazione ad alcuni OICVM di diritto straniero ma con quote collocate in Italia e soggetti alla ritenuta stabilita dall’art. 10-ter, co. 1, L. 23 marzo 1983, n. 77.Per accedere al beneficio, gli OICVM stranieri devono essere conformi alla Direttiva 2009/65/CE e gestiti da Sgr nazionali. In caso di fusioni transfrontaliere che riguardano o danno come risultato OICVM armonizzati residenti presso Stati membri diversi, è necessario tener conto delle minusvalenze e gestirne il processo di imputazione. Se la fusione transnazionale ha come risultato la cancellazione dell’organismo nazionale, il valore delle quote del medesimo organismo va ridotta fino a equivalere il risparmio d’imposta.
OICVM non armonizzati
Per quanto riguarda i proventi maturati da OICVM non armonizzati e percepiti da soggetti diversi dagli imprenditori, viene confermata la ritenuta del 20% prevista per quelli armonizzati solo nel caso in cui gli Organismi risiedano in uno Stato membro, o che abbia sottoscritto l’Accordo sullo Spazio economico europeo (See) white list, e siano assoggettati, presso i Paesi esteri cin cui sono costituiti, a forme di vigilanza. Se risiedono in Paesi non sottoposti a vigilanza si applica la tassazione progressiva. La ritenuta va applicata ai proventi periodici e a quelli dipendenti da riscatto o liquidazione di quote e azioni dal soggetto incaricato dei pagamenti relativi alla sottoscrizione e partecipazione all’Organo estero come all’Sgr nazionale dotato del passaporto del gestore; e dall’intermediario depositario di quote e azioni incaricato di riscuotere i proventi nel caso in cui l’Oicvm estero abbia azioni e quote dematerializzate. La ritenuta va applicata anche ai proventi realizzati attraverso la negoziazione di quote o azioni da parte dell’intermediario residente incaricato della cessione di quote o azioni. Nel caso in cui l’Oicvm abbia quote e azioni collocate all’estero o i proventi siano maturati all’estero, la ritenuta va addebitata ai soggetti che si occupano della riscossione, come previsto dall’art. 23, D.P.R. 600/1973.