In caso di cambiale o assegno bancario senza copertura sul conto corrente, scatta la procedura di protesto nei confronti del titolare del debito o del conto scoperto, ritenuto cattivo pagatore e inserito nel Registro Informatico dei Protesti.
Vediamo come funziona la procedura per la cancellazione del protesto e dell’iscrizione nel relativo registro.
Cosa è un protesto
Il protesto è un atto pubblico che accerta il mancato pagamento di un assegno o di una cambiale.
- Per le cambiali, può scattare dopo un anno dalla data di emissione per quelle a vista, dopo uno dei due giorni feriali successivi alla scadenza per quelle a data certa.
- Per gli assegni i termini sono del protesto sono pari a 8 giorni se pagabili nello stesso comune di emissione del titolo, 15 giorni se il titolo è pagabile in un diverso comune.
L’assegno protestato, anche se pagato entro 60 giorni, rimane pubblicato per un anno nel Registro dei protesti. Tuttavia si può chiedere alla Camera di Commercio competente l’annotazione della dicitura “pagato dopo il protesto”.
Cancellazione protesti privati
Per cancellare il protesto non basta pagare quanto dovuto, ma è necessario essere riabilitati dal tribunale competente a seconda della provincia di residenza, ottenendo il decreto da presentare all’ufficio protesti di riferimento. Per ottenerlo, il protestato deve aver regolarizzato il pagamento e deve trascorrere almeno un anno dall’ultimo protesto. Se il termine non è ancora trascorso, il tribunale può riservarsi di rigettare la richiesta.
La richiesta indirizzata al tribunale conterrà i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e recapito telefonico) e la copia di un documento di identità valido, allegando:
- atto di protesto,
- originali dei titoli protestati (o fotocopia con dichiarazione del beneficiario che attesti il saldo del debito, con qualificazione e firma autentica),
- visura aggiornata dei protesti, disponibile presso la Camera di Commercio,
- in caso di omonimia nella visura, un certificato di residenza storico.
Cancellazione protesti societari
Nel caso in cui il protesto riguardi una società, la richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Per attivare l’iter si hanno massimo 5 anni. In caso di esito negativo si potrà proporre ricorso in Corte d’Appello entro 10 giorni dalla formalizzazione dell’esito negativo.
Ottenuto il decreto, lo si presenta presso la Camera di Commercio con la richiesta di cancellazione del protesto (redatta su apposito modulo, con marca da bollo da 16 euro) e copia del documento di identità. La commissione per ogni assegno è in genere di 8 euro.
In caso di necessità, in attesa di ricevere il decreto emanato si può produrre un’autocertificazione recante gli estremi dell’atto.
La Camera di Commercio effettua la cancellazione del protesto entro 20 giorni dalla presentazione della domanda con pubblicazione, nel Registro Protesti, dell’avvenuta riabilitazione. Solo da questo punto non si è più ritenuti cattivi pagatori.