Se un immobile acquistato beneficiando delle agevolazioni per la prima casa viene rivenduto entro i successivi 5 anni, non si perdono i vantaggi acquisiti se si acquista un altro immobile entro un anno dall’alienazione da adibire ad abitazione principale, ma solo se sulla nuova casa è possibile vantare la piena proprietà.
L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito nella risposta a specifico interpello, resa il 4 ottobre 2024 (la n. 192/E).
L’usufrutto di una abitazione da destinare ad abitazione principale non permette di evitare la perdita delle agevolazioni, essendo necessario un acquisto a tutti gli effetti con diritto di piena proprietà.
Nel caso di immobili con il solo diritto di usufrutto, quindi, pur trattandosi di un diritto reale di godimento, non è soddisfatto il requisito della totale proprietà dell’immobile, perciò si perde il diritto alle agevolazioni prima casa e si deve pagare quanto non versato in origine.
Con la decadenza dai benefici scatta quindi sia la restituzione delle agevolazioni sia ‘applicazione delle relative sanzioni:
In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte […].
Queste disposizioni, tuttavia, non si applicano nel caso in cui il contribuente proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato in modalità agevolata, acquisendone però la piena proprietà.