Con la risposta n. 181 del 12 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle imposte per la detenzione di criptovalute e agli obblighi dichiarativi connessi, a partire dalla compilazione del Quadro RW del modello Redditi, fino all’applicazione dell’imposta di bollo sulle cripto-attività.
Con l’interpello si confermano i seguenti aspetti:
- la detenzione di criptovalute presso una società iscritta al registro OAM comporta l’obbligo di indicazione nel Quadro RW;
- l’imposta sul valore delle cripto-attività non è dovuta se l’intermediario ha già applicato il bollo;
- gli importi in euro temporaneamente presenti nel rendiconto non devono essere dichiarati nel Quadro RW né assoggettati al bollo.
Vediamo in dettaglio.
Dichiarazione criptovalute nel Quadro RW
L’Agenzia ha confermato che i contribuenti che detengono criptovalute presso una società italiana iscritta al Registro operatori valute virtuali (gestito dall’Organismo Agenti e Mediatori – OAM), devono compilare il Quadro RW del Modello di dichiarazione dei redditi, ai fini del monitoraggio fiscale.
Questa indicazione vale anche per chi detiene criptovalute in qualità di “titolare effettivo” degli investimenti, come definito dalla normativa antiriciclaggio.
Imposta di bollo sul valore delle cripto-attività
In particolare, la risposta dell’Agenzia si rivolge a un contribuente che detiene bitcoin presso una società italiana e che ha correttamente riportato questa detenzione nel Quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. Nonostante la società non sia un intermediario finanziario né un sostituto d’imposta, ha addebitato l’imposta di bollo del 2 per mille del valore dei bitcoin posseduti, equivalente a quella applicata sui prodotti finanziari.
L’Agenzia ha confermato che, poiché la società ha già applicato l’imposta di bollo, il contribuente non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività. Tuttavia, dovrà barrare la colonna 16 del Quadro RW per darne indicazione.
Ciò si collega alle disposizioni della Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 126-147 della Legge n. 197/2022), che ha introdotto l’imposta sul valore delle cripto-attività detenute, pari al 2 per mille, da applicarsi in assenza di un intermediario che applichi direttamente l’imposta di bollo.
La circolare n. 30/2023 dell’Agenzia delle Entrate, che è stata predisposta dopo l’introduzione delle modifiche normative previste dalla Legge di Bilancio, fornisce ulteriori dettagli: chi detiene criptovalute è tenuto a indicarle nel Quadro RW, indipendentemente dalla forma di detenzione diretta o indiretta.
Importi nel rendiconto societario
Un altro tema importante affrontato riguarda gli importi in euro temporaneamente presenti nel rendiconto della società.
L’Agenzia ha chiarito che tali importi non devono essere dichiarati nel Quadro RW, in quanto non rappresentano prodotti finanziari e non sono detenuti su conti correnti esteri.
Inoltre, non si applica l’imposta di bollo su tali importi, in quanto l’articolo 3, comma 3, del DM 24 maggio 2012 prevede che l’imposta di bollo sui prodotti finanziari non è dovuta se non ci sono evidenze di tali prodotti nel rendiconto.