Una nuova sentenza in materia tributaria bocciato la doppia imposizione fiscale sui dividendi esteri, aprendo le porte alla possibilità di ottenere un rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Con la sentenza n. 68/2024, infatti, la Corte di Giustizia Tributaria di Siena ha messo nero su bianco un principio già affermato dalla Cassazione, relativo al divieto di imporre doppia tassazione per i titoli di emittenti esteri.
Le tasse versate all’estero possono essere riconosciute come credito d’imposta ma spetta al contribuente comunicare la sua residenza fiscale e richiedere l’applicazione della convenzione vigente tra due Stati, per applicare la ritenuta del 15% sui dividendi.
È quindi possibile ottenere il rimborso della differenza che sussiste tra la ritenuta scontata e la ritenuta locale.
Sono proprio le varie convenzioni internazionali, infatti, a prevedere che una parte delle imposte versate fuori dai confini nazionali possano essere rimborsate in modo da far risultare un’aliquota del 15%.