Si avvicina l’ultima data utile per procedere con la rivalutazione di terreni e partecipazioni al di fuori del regime d’impresa, inizialmente fissata al 30 giugno e poi prorogata fino al 30 novembre dal Decreto Legge Omnibus (Dl n. 113 del 9 agosto 2024).
Possono rideterminare il valore d’acquisto dei terreni, edificabili o destinazione agricola così come partecipazioni negoziate che siano di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi al 1° gennaio 2024,
- persone fisiche non esercenti di attività d’impresa,
- società semplici e associazioni, enti non commerciali e soggetti non residenti.
La rivalutazione (da cui sono esclusi i titolari di reddito d’impresa) permette di modificare il costo storico di un bene immobile, sostituendolo con il valore risultante dalla perizia eseguita da un tecnico specializzato, previo pagando una flat tax (imposta sostitutiva) su tale valore in misura pari al 16%.
Scadenze e requisiti per l’opzione
L’opzione che permette di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni offre il vantaggio di poter applicare una tassazione agevolata rispetto a quella ordinaria (16% anzichè 26%). Il fine della misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 52, legge n. 213/2023), è infatti quello di ridurre la plusvalenza che emergerebbe in caso di cessione. Infatti, con la rivalutazione si potrebbe ottenere un risparmio d’imposta legato alla diminuzione dell’imponibile in caso di successiva vendita del terreno o partecipazione.
I soggetti interessati hanno ora tempo fino al 30 novembre 2024 per completare gli adempimenti necessari, che includono il versamento della prima o unica rata delle imposte dovute e la redazione e il giuramento della perizia di stima da parte di un professionista abilitato.
Ambito di applicazione
L’opzione di rivalutazione si applica ai terreni agricoli ed edificabili, nonché alle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati, permettendo di adeguare il valore fiscale dei beni a quello di mercato, con un’imposta sostitutiva ridotta.
La misura si rivolge a diverse categorie di contribuenti, inclusi coloro che non risiedono in Italia e non hanno una stabile organizzazione nel territorio, e rappresenta un’occasione per rivedere la posizione fiscale relativa ai terreni e alle partecipazioni possedute, sfruttando il beneficio dell’imposta sostitutiva agevolata.
L’operazione produce effetto dal momento in cui si paga la somma dovuta.
Modalità e termini di pagamento
L’imposta sostitutiva al 16% della stima dei terreni e delle partecipazioni deve essere pagata entro il 30 novembre 2024 in un’unica soluzione o fino a tre quote annuali di pari importo (dalla seconda, scattano gli interessi del 3% annuo), tramite modello F24 telematico, usando i seguenti codici tributo:
- 8055, per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
- 8056, per i terreni edificabili o con destinazione agricola
- 8057, per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Il mancato versamento comporta la decadenza dal beneficio e, per l’omissione delle rate successiva alla prima, anche l’iscrizione a ruolo delle somme non versate.