I contributi alla previdenza complementare sono deducibili fino a 5,164,57 euro ma i lavoratori con prima occupazione dal 2007 godono di una forma di deduzione maggiorata per i primi 5 anni di versamenti.
A chiarirne l’applicazione è un nuovo interpello fiscale, fornito con risposta n. 30/2024 dell’Agenzia delle Entrate.
Deducibilità del fondo pensione
In base all‘articolo 8, comma 4, del dlgs 252/2005, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo fino a 5.164,57 euro.
Questo vale sia per le iscrizioni volontarie sia per i versamenti dovuto in base a contratti di lavoro, effettuati dal datore di lavoro o dal dipendente stesso.
Previdenza complementare e prima occupazione
Il successivo comma 6 regolamenta la particolare agevolazione per la prima occupazione a partire dal 2007: in questi casi, nei primi 5 anni di contribuzione complementare, se i versamenti sono inferiori al tetto di 5.164,57 euro, la differenza concorre ad alimentare un plafond di deducibilità utilizzabile dal 6° al 25° anno di iscrizione al fondo pensione, per un importo massimo di 2.582,29 euro annui.
Quindi, la soglia di deducibilità effettiva, seppur spalmata in un periodo più lungo, sale fino ad un massimo di 7.746,86 euro.
Il requisito della prima occupazione
Il caso esaminato nell’interpello riguarda un lavoratore con prima occupazione nel 2013 in Italia ed una carriera discontinua con periodi di lavoro all’estero con versamenti a una forma di previdenza integrativa straniera.
Il Fisco riconosce il diritto alla deducibilità maggiorata purché la prima occupazione si collochi in Italia e in data successiva al 1° gennaio 2007, pur con versamenti a forme di previdenza estera.
Il requisito della prima occupazione, sottolinea l’interpello, viene soddisfatto quando al 31 dicembre 2006 il lavoratore non era titolare di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.
I versamenti alla pensione integrativa estera non rilevano
I primi cinque anni di versamenti (durante i quali in base alle regole sopra esposte si forma il plafond), nel caso in esame si conteggiano soltanto in relazione alla forma di previdenza complementare italiana, non rilevando la posizione aperta all’estero.
L’adesione alla previdenza complementare, spiega l’Agenzia delle Entrate, va riferita a forme di previdenza complementare che consentono la deducibilità dei contributi versati ai fini della determinazione del reddito soggetto a tassazione in Italia.
In pratica, l’applicazione della norma «presuppone che il lavoratore sia residente in Italia al momento del versamento dei contributi oggetto di deduzione».