Diritto al rimborso degli interessi sul mutuo variabile, gonfiato in tutto il mondo per milioni di cittadini e imprenditori negli anni 2005-2008, anche se la propria banca non aveva partecipato agli illeciti: è quanto ha stabilito la Cassazione con una recente ordinanza, destinata ad attivare migliaia di cause collettive in tutta Italia per la restituzione del maltolto.
Alla base alla nuova ordinanza c’è l’accertato cartello messo in atto a livello internazionale dagli istituti di credito per aumentare i tassi Euribor, riconosciuto dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013. Con la conseguenza di alterare le condizioni generali di mercato, a scapito di tutti i mutuatari, a prescindere dalla banca con cui avevano sottoscritto il mutuo.
Da qui il pronunciamento che adesso estende la tutela a tutti i titolari di mutuo indicizzato all’Euribor nel periodo in questione. Vediamo in dettaglio cosa ha stabilito la Cassazione.
Mutuo variabile: chi può chiedere il rimborso interessi
Il diritto al rimborso degli interessi stabilito dalla Cassazione riguarda tutti i titolari di mutui indicizzati all’Euribor nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, arco temporale di riferimento per il quale i mutuatari possono chiedere la restituzione degli interessi pagati.
Ribaltando la pronuncia di appello, che escludeva dalle responsabilità le banche che non avevano partecipato al cartello, la Cassazione ha esteso la portata del diritto connesso all’accertamento delle pratiche illecite di manipolazione del Euribor.
Trattandosi di una violazione antitrust che ha condizionato l’intero mercato, infatti, scatta il diritto al rimborso per tutti, in applicazione delle norme a tutela dei consumatori.
Per ottenere il rimborso degli interessi sul mutuo variabile, però, bisogna agire entro il termine di prescrizione di dieci anni dal pagamento dell’ultima rata.
La restituzione del maltolto dovrebbe risolversi entro pochi mesi oppure, se si va in causa, al massimo entro tre anni.
Ordinanza di Cassazione sui mutui Euribor
Con l’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la Cassazione ha il principio secondo cui la mancata partecipazione di una specifica banca alla manipolazione del tasso Euribor non esclude il diritto dei suoi mutuatari a richiedere le tutele previste dalla legge antitrust del 10 ottobre 1990 n. 287.
Nello specifico, la terza sezione della Corte si è pronunciata a favore della nullità del tasso del finanziamento definito sulla base dell’Euribor oggetto di manipolazione e, a tutela dei consumatori – vittime di pratiche commerciali scorrette – è riconosciuta l’applicazione delle tutele e delle regole che disciplinano la concorrenza nel libero mercato.
Il diritto al rimborso, peraltro, secondo la Cassazione non è limitato solo alle banche direttamente coinvolte nella manipolazione dell’Euribor ma a tutte quelle che hanno concesso mutui variabili indicizzati all’Euribor nel triennio di riferimento.
Quali sono le clausole da verificare e come funziona il rimborso
La pronuncia della Cassazione getta le base per un precedente storico nel diritto bancario facendo pendere l’ago della bilancia sui diritti dei consumatori violati da pratiche scorrette nel settore finanziario.
Nel dichiarare nulle le intese vietate, l’art. 2 della legge 287/1990 considera tutta la serie dei fatti distorsivi della concorrenza, anche successivi alla violazione accertata. Ne deriva che:
la nullità si riferisce anche ai contratti “a valle”, pure se questi siano stati stipulati prima che l’intesa fosse accertata dall’autorità amministrativa preposta alla vigilanza del mercato concorrenziale, a condizione che essa si sia realizzata in un momento precedente al negozio denunciato come nullo.
Significa che il rimborso spetta per gli interessi pagati nel periodo oggetto di contestazioni per mutui accessi in data antecedente all’accertamento della violazione.
Per essere ammessi al rimborso, i mutui devono dunque essere stati sottoscritti prima o durante i periodo della manipolazione dell’Euribor (tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008) ed il tasso del finanziamento ipotecario deve essere legato all’indice stesso.
Sono invece prescritti i diritti per i contratti chiusi e pagati da oltre 10 anni.
A quanto ammonta il rimborso degli interessi spettante
Il titolare del mutuo ha diritto a chiedere per lo meno il rimborso degli interessi pagati in eccesso sul mutuo variabile rientrante tra quelli considerati dall’ordinanza della Cassazione. In altre parole, la restituzione riguarda la somma che intercorre tra il tasso di interesse pagato ed un altro sostitutivo.
Le associazioni dei consumatori si stanno mobilitando per invitare i mutuatari potenzialmente interessati dalla richiesta di rimborso ad interrompere i termini di prescrizione inviando una notifica alla propria banca.
La richiesta è quella di annullamento totale ai sensi dell’ordinanza di Cassazione o, quanto meno, un ricalcolo degli interessi al tasso minimo annuale. Su un mutuo di 100mila euro si può aspirare ad un rimborso di circa 6-7mila euro.