In materia di assicurazioni auto, è stato approvato in via preliminare il nuovo regolamento per la quantificazione economica del risarcimento per il danno non patrimoniale che porta ad invalidità.
La nuova disciplina, approvata in via preliminare nel Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2024, sarà adottata tramite un DPR (Decreto del Presidente della Repubblica).
Assicurazione e invalidità: Tabella unica di valutazione danno
Il nuovo regolamento disciplina il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (macrolesioni) inteso nella doppia veste biologica e morale. Il decreto contiene una tabella unica con il valore pecuniario (misura dell’importo) da attribuire a ogni singolo punto di invalidità (tra 100 e 100 punti).
Le tabelle uniche si applicheranno per tutto il territorio nazionale ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti. In questo modo, si uniforma la quantificazione e si limitano le disparità geografiche.
Il valore del primo punto di invalidità (pari a 939,78 euro) sarà rivalutato annualmente con decreto ministeriale, in misura pari alla variazione dell’indice FOI definito dall’ISTAT.
La Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale garantirà alle vittime dei sinistri il diritto a un pieno ed equo risarcimento del danno subito. […] Una uniformità di trattamento, che andrà a beneficio sia dei consumatori che delle compagnie assicurative. Questo provvedimento si inserisce all’interno di un più ampio percorso di riforma strutturale del settore assicurativo.
Così ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso il nuovo provvedimento, che mira a garantire alle vittime di sinistri il diritto di un equo risarcimento del danno non patrimoniale, razionalizzando i costi per il sistema assicurativo, così da ridurre anche i prezzi dei premi assicurativi pagati dai cittadini.
Elementi chiave della riforma
Il danno non patrimoniale permanente viene separato e valutato tramite due componenti: danno biologico e danno morale. Le tavole contengono dunque coefficienti separati per il calcolo del danno biologico e di quello morale.
Nelle nuove tabelle debutta pertanto il moltiplicatore per danno morale, che incrementa l’importo del risarcimento spettante in via percentuale e progressiva per singolo punto di invalidità.
La tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica – integrata da tre ulteriori tabelle sul risarcimento del danno morale – annette nel valore considerato anche i coefficienti di variazione in base all’età, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
La Tabella Unica Nazionale tiene infatti conto di tre componenti:
- danno biologico permanente (lesione permanente dell’integrità psico-fisica della persona), il cui valore economico varia anche in base all’età del soggetto leso;
- danno morale (sofferenza psicologica interiore);
- danno biologico temporaneo (inabilità temporanea).
Per ogni giorno di inabilità assoluta è liquidato, a titolo di danno biologico temporaneo, un importo di 39,37 euro, aggiornato annualmente. L’incremento per danno morale è quantificato tra il 30% e il 60% del danno biologico temporaneo.