Pubblicati la circolare attuativa dell’Agenzia delle Entrate (la n. 3/E del 16 febbraio) con i chiarimenti e le indicazioni sugli aumenti in materia di IVA, IVAFE e imposta di registro, introdotte dalla Legge di Bilancio (L. 213/2023), dal decreto Anticipi (Dl. 145/2023) e dal decreto Salva-infrazioni (Dl 69/2023).
I provvedimenti modificano la tassazione di immobili e risparmi detenuti all’estero, determinando un aumento delle aliquote applicate alle rispettive imposte, IVA, IVIE e IVAFE. Nuove esenzioni, invece, per l’imposta di registro.
Vediamo i dettagli.
Aumento IVIE: imposta all’1,06% dal 2024
Per quanto riguarda l’IVIE, nello specifico, è previsto un aumento dell’aliquota ordinaria che passa dallo 0,76% all’1,06%.
Hanno l’obbligo di versare l’IVIE le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, destinati a qualsiasi uso: si tratta di proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni, titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, locatari per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
L’imposta, invece, non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale e alla casa coniugale assegnata al coniuge, in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IVAFE: imposta al 4 per mille annuo
È l’articolo 1 della Legge 213/2023, al comma 91, a stabilire gli incrementi delle sull’imposta sul valore degli immobili e l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
Varia dal 2 al 4 per mille annuo, invece, l’aliquota di riferimento per il calcolo dell’imposta IVAFE, come si legge nel testo della Manovra.
L’imposta è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall’anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.A versare l’IVAFE, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate, sono le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.
Per entrambe le imposte, sono soggetti passivi anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti sul territorio italiano.
Aliquote IVA al restyling
La Circolare commenta le novità della Manovra in merito all’imposta sul valore aggiunto. In particolare:
- per le cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e l’igiene femminile le aliquote IVA sono aumentate al 10%. Per i seggiolini per bambini al 22%. L’IVA al 10% sul pellet di legno è prorogata per i solimesi di gennaio e febbraio 2024.
- lo sgravio IVA per i domiciliati e residenti fuori dell’Unione Europea (free shopping extra-UE) è ridotto a 70 euro sui beni destinati all’uso personale o familiare, trasportati nei bagagli personali fuori del territorio doganale.
- sono introdotto controlli anti-frode (commi 9 e 9-bis dell’articolo 1 del Dl n. 262/2006) sulle immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dalla Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, con riferimento ai veicoli).
Imposta di registr: nuove esenzioni
La novità questa volta è contenuta nel Decreto Anticipi, che all’articolo 16, comma 2-bis, lettera a) proroga al 30 giugno 2024 l’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche allo statuto di associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche.
L’esenzione ricomprende le modifiche o integrazioni riguardanti la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali e la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori.
Esenzione dall’imposta anche per la prima casa di persone trasferite all’estero per ragioni di lavoro dopo aver risieduto o lavorato in Italia per almeno cinque anni (la novità è nel decreto Salva-Infrazioni).