Per la nuova tassazione delle cripto-attività, chiusa la consultazione e modificat la catalogazione e il trattamento fiscale delle cripto-attività (articolo 1, commi da 126 a 147, legge n. 197/2023), è stata pubblicata in versione definitiva la circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023.
Le nuove disposizioni prevedono una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota al 26%: quelli riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt).
Nuova definizione di cripto-attività
Questo è stato reso possibile dalla nuova definizione di cripto-attività (prevista dal comma 126, lettera c-sexies, della legge n. 197/2023) che modifica il comma 1 dell’articolo 67 del Tuir. Una cripto-attività è ora:
una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
Tassazione redditi da cripto-attività
Le plusvalenze e i proventi riconducibili a cripto-attività delle persone fisiche sono imponibili al 25 dell’IRPEF, perchè classificati come redditi diversi assoggettati alla stessa tassazione delle attività finanziarie.
Stessa aliquota per enti non commerciali società semplici ed equiparate (fuori dall’attività professionale o d’impresa) e non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato (quando il reddito si considera prodotto nello territorio).
Si considerano prodotti in Italia i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio.
Se chiavi che danno accesso alle cripto-attività sono detenute tramite supporti di archiviazione come le chiavette USB, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto si trova in Italia, ossia se il suo detendore è residente nel territorio dello Stato nel periodo di imposta di produzione del reddito (salvo prova contraria della localizzaione diversa del supporto).
Sanatoria cripto-attività
Coloro che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023, possono rideterminare il loro costo o valore di acquisto se assoggettato a imposta sostitutiva del 14%, con versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 15 novembre 2023.
I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi le cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021 o i redditi realizzati (o che non hanno indicato nel quadro RW i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro la stessa data), possono sanare la propria posizione presentando istanza di emersione e versando un’imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, con un ulteriore 0,5% per ciascun anno a titolo di sanzioni e interessi.
Modalità e termini sono indicati nella Circolare AdE del 7 agosto 2023, con il quale è stato anche approvato l’apposito modello e lo schema per la relazione di accompagnamento e documentazione probatoria.
- Il modello, firmato digitalmente, va presentato insieme alla ricevuta di pagamento degli importi dovuti, entro il 30 novembre 2023 all’indirizzo PEC della direzione regionale territorialmente competente (per domicilio fiscale nell’ultimo anno d’imposta che riguarda l’emersione).
- Il versamento va effettuato in un’unica soluzione entro la stessa data tramite modello F24, utilizzando i codici tributo:
- “1718” per l’“Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”
- “1719” per l’“Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”.
Bollo sulle cripto-attività
E’ prevista l’applicazione dell’imposta di bollo sulle cripto-attività pari al 2 per mille annuo del loro valore, anche per le comunicazioni periodiche alla clientela sui prodotti finanziari.
Se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, l’imposta massima è pari a 14 euro.