L’Agenzia ha istituito i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle cripto-attività, in scadenza il 30 settembre tramite modello F24.
Si tratta dell’opzione prevista dalla Manovra 2023 (articolo 1, commi da 126 a 147, legge n. 197/2022) per coloro che al 1° gennaio scorso detenevano criptovalute e rendite da attività connesse, in alternativa alla nuova tassazione del 26%. Questi soggetti possono rideterminare il costo o il valore di acquisto delle proprie cripto-attività assoggettandolo a imposta sostitutiva.
Le nuove regole in arrivo sulle criptovalute
Nel frattempo, è ancor online la consultazione pubblica sullo schema di Circolare applicativa delle nuove regole, in base alle quali adesso sono fiscalmente classificati come “redditi diversi” anche le plusvalenze e i proventi realizzati mediante rimborso, vendita, permuta o detenzione di cripto-attività comunque denominate, se di importo complessivo non inferiore a 2mila euro nel periodo d’imposta.
Dal 2023, inoltre, invece dell’imposta di bollo è prevista un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da residenti in Italia.
Cripto-attività al 1° gennaio 2023: codici tributo per l’imposta sostitutiva
I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva sono i seguenti:
- 1715 – “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197- Regime dichiarativo”
- 1716 – “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Regime di risparmio amministrato e gestito”
- 1717 – “Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale – articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
- 1727 – “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Tutti i dettagli nella risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023.