Chiarimenti sulla nuova tassazione delle criptovalute, introdotta dalla Legge di Bilancio, forniti il 1° agosto in un question time sull’operatività delle disposizioni in materia: per i residenti in Italia, il principio di tassazione è costituito dal “worldwide taxation” indipendentemente dal luogo in cui sono detenute le cripto-attività, pertanto:
- si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi diversi derivanti da cripto-attività che si trovano in Italia;
- per la prova del costo d’acquisto delle cripto-attività basta la documentazione ricavabile dal sito su cui è avvenuto l’acquisto o lo scambio o altra documentazione bancaria o extra-bancaria attestante l’acquisto.
Indipendentemente dal luogo in cui sono detenute, quindi, i redditi derivanti dalle cripto-attività sono soggetti a tassazione in Italia. Anche se prodotti da soggetti non residenti.
Tassazione criptovalute: le regole 2023
Si tratta del nuovo trattamento fiscale riservato alle cripto-attività, previsto dalla legge italiana ne più vasto quadro normativo europeo.
Le ultime novità sono quelle apportate dalla Legge n. 197/2022 (la Manovra 2023) con regole applicabili dal 1° gennaio 2023, specialmente per quanto concerne le plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.
Per l’attuazione, è disponibile la bozza di Circolare che è stata anche sottoposta a consultazione.
Il periodo transitorio
Nel frattempo, il Ministero dell’Economia ha previsto una proroga al 30 settembre 2023, per il versamento dell’imposta sulle cripto-attività (detenzione, rimborso o trasferimento di valori e diritti mediante tecnologia distribuita) ed istituito i relativi codici tributo per l’imposta sostitutiva.
Si tratta dell’opzione che riguarda i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023, qualora vogliano rideterminarne il costo o valore di acquisto assoggettandolo a un’imposta piatta del 14%.
In base alla nuova legge, disciplinata dalla bozza di circolare in consultazione, le nuove cripto-attività sono invece tassabili al 26% al pari degli altri redditi da capitale, se nel periodo d’imposta raggiungono complessivamente almeno 2mila euro.