L’agenzia immobiliare ha diritto a percepire una provvigione sia dal venditore sia dall’acquirente, qualora la compravendita si concluda in modo positivo. Sebbene questa sia la regola standard, però, in alcuni casi l’acquirente può non essere tenuto a versare la provvigione al mediatore.
La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito, sottolineando come l’agenzia immobiliare non abbia diritto alla provvigione se non ha comunicato all’acquirente l’esistenza di alcune irregolarità urbanistiche o edilizie.
L’ordinanza n. 11371/23 della Cassazione, infatti, ha specificato che la provvigione per la vendita di un immobile non spetta al mediatore che ha taciuto l’esistenza di un abuso edilizio o urbanistico.
Secondo quanto stabilito dal Codice Civile, infatti, il mediatore immobiliare è tenuto a garantire sempre correttezza e buona fede, anche rivelando circostanze che possono compromettere l’esito positivo della compravendita:
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il mediatore – tanto nell’ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell’ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) – ha, ai sensi dell’art. 1759, comma 1, c.c., l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l’obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell’affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza qualificata propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell’affare.