La polizza vita stipulata da un contribuente con un Ente estero non presenta i requisiti per beneficiare della tassazione agevolata destinata ai titolari di redditi da pensione erogata da un soggetto estero che spostano la residenza fiscale in Italia, precisamente in uno dei Comuni individuati dalla normativa.
Con la risposta n. 246 pubblicata l’8 marzo 2023, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni precise riguardo l’applicabilità dell’incentivo basato Flat tax al 7% per chi è titolare di una polizza vita e intende trasferirsi in Italia in un Comune con meno di 20mila abitanti.
Il regime agevolativo si rivolge solo alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che tornano in Italia, mentre una rendita vitalizia erogata in seguito alla polizza di assicurazione sulla vita non può essere assimilabile, anche se stipulata in caso di invalidità permanente.
Se da un lato l’applicazione del regime agevolativo è subordinato alla condizione che la persona possieda redditi da pensione erogati da soggetti esteri, dall’altro lato la sottoscrizione di una polizza vita non è di natura volontaria e l’erogazione delle prestazioni non richiede il raggiungimento di alcun requisito anagrafico pensionistico. Secondo il Fisco, quindi:
La sottoscrizione della richiamata polizza non ha una finalità previdenziale, volta a garantire all’iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale e, pertanto, la rendita in esame non è riconducibile nell’ambito dei redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e, dunque, si ritiene che l’Istante non possa accedere al regime di favore.