L’estinzione anticipata di un finanziamento a rate rispetto alle scadenze previste comporta sempre il rimborso di tutti i costi sostenuti, proporzionalmente alla durata del contratto residuo, senza disparità di trattamento in base alle data di stipula: lo ha stabilito la Corte Costituzionale, che con sentenza 263/2022 risolve un contrasto interpretativo che discriminava alcuni consumatori rispetto ad altri.
In particolare, la Consulta ha stabilito che sono da ritenersi applicabili anche ai vecchi mutui le disposizioni della legge 106/2021, che sancisce il diritto al rimborso di tutti i costi (non solo gli interessi) in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
La normativa di riferimento prevedeva al comma 2 dell’articolo 11-opties del DL 73/2021 (convertito dalla legge 106/2021) che «alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione» si continuassero ad applicare «le disposizioni dell’articolo 125-sexies» nella vecchia formulazione, e «le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
In precedenza, infatti, il dlgs 385/1993 (Testo unico in materia bancaria e creditizia) prevedeva la «riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».
Ebbene, il differente trattamento previsto nei confronti dei consumatori in base alla data di stipula del contratto è stato ora dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale: il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e tale riduzione deve essere proporzionale alla minore durata del contratto conseguente all’estinzione anticipata, anche per contratti di credito conclusi prima del 25 luglio 2021.