In una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate fa luce disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta, confermando che l’imposta di registro è dovuta in misura fissa al momento della sua istituzione in relazione alla normativa Dopo di noi.
La legge ha introdotto una disciplina agevolativa per i trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi, prevedendo che i beni e i diritti conferiti in questi fondi siano esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni.
Questo, solo nel caso in cui siano soddisfatti determinati requisiti, come l’istituzione del trust mediante atto pubblico e l’individuazione dei soggetti coinvolti e dei loro ruoli, ma anche dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave e le attività assistenziali specifiche.
Il Fisco, però, chiarisce le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si applicano in misura fissa facendo riferimento al momento istitutivo del vincolo e agli atti con cui i beni e i diritti vengono apportati e segregati nel trust, esentati dall’imposta di successione e donazione.
Tutti i dettagli nella Circolare 34/E dell’Agenzia delle Entrate, rubricata “Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta – Articolo 13 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157–decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Recepimento dell’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità.