Assicurazioni e Superbonus: risarcimento compatibile ma non il rimborso

di Anna Fabi

21 Settembre 2022 10:00

Rimborso assicurativo fuori dal massimale delle spese ammesse al Superbonus se non concorre a formare il reddito, risarcimento danni sempre compatibile.

Se vengono realizzati lavori ammessi al Superbonus 110% o alle altre detrazioni edilizie in seguito a un evento calamitoso, indennizzato dalla compagnia di assicurazione, il contribuente può comunque applicare l’agevolazione edilizia sull’intera spesa ammessa se non c’è connessione con i lavori. In pratica, non deve sottrarre dal massimale le somme incassate a titolo di risarcimento. Se invece il rimborso non concorre al reddito, allora si computa nel tetto massimo di spesa.

Lo chiariscono due diversi interpelli dell’Agenzia delle Entrate: i n.458 e 459 pubblicati il 20 settembre 2022.

Risarcimento fuori dal massimale

«L’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile», come un incendio, spiega il Fisco, non costituisce «un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile», e di conseguenza «non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente».

In uno dei due casi sottoposti a interpello, l’assicurazione ha pagato il risarcimento per i danni subiti a seguito di un incendio. Il contribuente ha poi effettuato lavori di rifacimento del tetto e delle altre superfici danneggiate ammessi al Super-sismabonus 110%. Il Fisco ritiene che l’intera spesa sostenuta per i lavori ammessi al Superbonus sia considerata a carico del contribuente, di conseguenza interamente agevolata, senza dover sottrarre quanto ricevuto dall’assicurazione come risarcimento.

Rimborso nel massimale se connesso ai lavori

Esistono però casi in cui eventuali rimborsi devono essere sottratti dalle spese ammesse alle agevolazioni edilizie: quando ci sono rimborsi che non concorrono a formare il reddito. E’ il caso del secondo interpello: se l’indennizzo assicurativo costituisce un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, allora deve essere sottratto dalle spese agevolabili.

Se invece l’indennizzo è scollegato dai lavori di ripristino dei danni, allora l’intera spesa edilizia si considera a carico del contribuente ed allora può essere interamente agevolata senza scorporare la somma ricevuta a titolo di risarcimento. In pratica, il Superbonus non spetta se le spese sostenute sono rimborsate e il rimborso non ha poi concorso al reddito.

Dunque, la discriminante è la natura della somma percepita dall’assicurazione:

  • se l’oggetto della copertura è il risarcimento del danno allora non si conteggia nel massimale del Superbonus
  • se l’oggetto della polizza è il rimborso delle spese sostenute per ripristinare l’immobile allora rientra nel computo del massimale.

Per quanto riguarda i tetti di spesa, il riferimento resta l’articolo 119 del dl 34/2020, che regolamenta il Superbonus, e che prevede diversi limiti a seconda della tipologia di lavori che vengono effettuati e delle caratteristiche dell’edificio.