Il Decreto Aiuti bis ha reso illegittimo, da parte dei gestori dei servizi di fornitura di energia, modificare i contratti in modo unilaterale, con il conseguente aumento del prezzo. L’articolo 3 del provvedimento sospende l’efficacia di tali clausole fino al 30 aprile 2023, con effetto retroattivo anche per i casi di comunicazione ma non applicazione effettiva alla data del 10 agosto scorso.
Il vincolo si limita però alle condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. Pertanto, in linea teorica ci sono ancora margini per aumentare i prezzi in bolletta in relazione alle voci di cui si compone l’offerta sottoscritta. Vediamo meglio come funziona e come difendersi in caso di aumenti indiscriminati.
Divieto di aumenti nel mercato libero dell’energia
Se è vero che tale rischio dovrebbe essere scongiurato per i contratti a prezzo bloccato, il discorso si fa più complesso per i contratti a prezzo variabile, che in molti casi dipende proprio dal famigerato costo dell’energia all’ingrosso e dall’indice i riferimento PUN l’elettricità e PSV per il gas).
In questo caso, dunque, non si tratta di modifiche unilaterali ma della semplice applicazione del meccanismo di calcolo tariffario sottoscritto al momento del contratto. Pertanto, se scatta l’aumento a causa dei rincari delle materie, senza una tariffa a prezzo bloccato è tutto legittimo.
Quel che invece non può cambiare in maniera unilaterale, anche nei contratti di fornitura energetica a prezzo variabile, è tutto ciò che non riguarda la componente energia. Per esempio, non si può aumentare il sovrapprezzo in euro/kilowattora applicato in misura fissa dagli operatori alla quota in bolletta riferita al consumo effettivo. Almeno non fino alla prossima primavera.
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Come segnalare un illecito
Se si subisce un rincaro dovuto a modifica unilaterale successiva al 10 agosto, è possibile inviare un reclamo al proprio fornitore di energia contestando l’aumento ai sensi del DL 115/2022 ed in seconda battuta avviare una procedura di conciliazione attraverso l’ARERA, contattando il numero verde 800.166.654.
Cosa cambia nel mercato tutelato
Il divieto di clausole unilaterali nei contratti di fornitura per luce e gas non si applicano ai contratti che ancora ricadono nel mercato di maggior tutela, dal momento che in questo caso le tariffe sono fissate dall’ARERA a cadenza periodica e pertanto non si pone il rischio di “speculazioni” contrattuali.
Verso l’addio alla maggior tutela
Vero è che dal 1° gennaio 2023 è obbligatorio abbandonare il mercato tutelato per la fornitura del gas e dal 1° gennaio 2024 anche per la fornitura di energia elettrica. Quindi è solo una questione di tempo prima che tutti i consumatori si trovino alle prese con i potenziali cavilli contrattuali delle offerte sul mercato libero.