In vigore la nuova disciplina sul pignoramento di immobili, che consente al debitore – con il consenso dell’agente della riscossione – di effettuare la vendita diretta dei beni anche se sono censiti nel Catasto edilizio urbano ma non hanno attribuzione di rendita catastale.
Pensiamo ad esempio ai fabbricati in corso di costruzione o di definizione, a quelli collabenti, ai lastrici solari e alle aree urbane.
Grazie alla novità per le procedure di riscossione coattiva con pignoramento o ipoteca di beni, prevista dall’Art. 6-ter del DL Semplificazioni (DL 173/2022 convertito nella Legge 122/2022), il debitore può procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato da perizia inoppugnabile effettuata dall’Agenzia delle Entrate.
La disposizione ha introdotto il nuovo comma 2-quinquies all’articolo 52 del DPR 602/1973 e si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore (20 agosto 2022).
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I costi della perizia dell’immobile accatastato sena rendita restano però a carico del debitore, che li dovrà versare all’agente della riscossione (in genere l’AdER) insieme al corrispettivo della vendita del bene immobile. Diversamente, se non si riesce a vendere il bene, si dovrà comunque procedere al versamento entro 90 giorni dalla consegna della perizia, a pena riscossione coattiva delle somme dovute, con l’aggiunta delle spese esecutive.