L’Agenzia delle Entrate chiarisce qual è la corretta tassazione (con relativa compilazione nel Modello Redditi per le plusvalenze realizzate) in caso di rendita legata ad un conto online (wallet) per la gestione di cripto-valute.
Trattamento fiscale delle rendite da staking
Nel nuovo interpello n.437/2022 (a rettifica della risposta n. 433 del 24 agosto scorso) si pone il caso tipico di una piattaforma italiana che offre servizi di compravendita (exchange) e di staking, a fronte del pagamento di una commissione per eseguire per conto del cliente le attività finanziarie connesse alla tecnologia blockchain.
In particolare, si chiarisce il corretto trattamento fiscale del premio in criptovalute ottenuto dalla piattaforma stessa, ossia redditi derivanti dalla detenzione di valute virtuali (o cripto-valute) in capo a persone fisiche.
Per prima cosa si chiarisce che, se il contribuente detiene il wallet presso una società italiana, non è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, né al pagamento dell’IVAFE.
Sulla corretta tassazione da applicare alle rendite da attività di staking, invece, l’Agenzia delle Entrate specifica che le remunerazioni devono essere assoggettate a ritenuta d’acconto (attualmente al 26%) da parte della società italiana che eroga il servizio, indicate poi dal contribuente nella Sezione I-A “Redditi di capitale” del Quadro RL del Modello Redditi.
Riferimenti normativi
Come indicato nella Circolare 165/E del 24 giugno 1998, per la configurabilità di un reddito di capitale basta l’esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale. Quindi, vi rientrano anche i proventi giuridicamente qualificabili come frutti civili ai sensi dell’articolo 820 del codice civile, ossia conseguiti come corrispettivo del godimento altrui di un capitale, nonché tutti i proventi che derivano da un rapporto finalizzato all’impiego del capitale.