Cosa sono le valute virtuali, quanto valgono e come vengono tassate: definizione e regole sono al centro del nuovo disegno di legge italiano sulle Criptovalute. Una norma che si inserisce nel solco della nuova regolamentazione per agli operatori di un settore che, in base alla relazione in Parlamento sul ddl, vale nel mondo 2 trilioni di dollari.
Il ddl sulle Criptovalute
Il disegno di legge (n. 2572) ha appena iniziato il suo iter parlamentare: presentato al Senato il 30 marzo, deve iniziare il percorso a Palazzo Madama e poi andare alla Camera. Il nuovo ddl non si sovrappone alle norme già previste ma le integra per fornire un quadro certo di regole su questi strumenti, in attesa che l’Unione Europea approvi in via definitiva il Regolamento MiCA (Markets in Crypto Asset), che si stanno radicando ance nei finanziamenti in capitale di rischio e negli investimenti delle imprese, e che con la nuova legge potranno essere sperimentati con maggiore sicurezza e trasparenza anche dalle PMI. Il DM Economia e Finanze del 13 gennaio 2022 ha intanto fissato le regole per operare in Italia, con nuovi adempimenti tra cui l’iscrizione all’apposito Registro operatori OAM.
Che cosa sono le valute virtuali
La norma introduce una definizione precisa di valuta virtuale (superando l’attuale confusione determinata dall’uso di termini diversi: monete virtuali, criptovalute, cripto attività e token), individuando un genus unitario: l’unità matematica. Come recita l’articolo 1, si definisce:
«unità matematica » l’unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma. La valuta virtuale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera qq), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificata dal comma 2 del presente articolo, è una forma di unità matematica.
Tasse sulle criptovalute: il momento impositivo
Il nuovo ddl sulle Criptovalute stabilisce poi le regole fiscali applicabili. Il momento impositivo è rappresentato dalla vendita delle monete virtuali, considerate strumenti finanziari: viene pertanto tassata la plusvalenza realizzata nel momento in cui si vende. Si considera cessione a titolo oneroso, dunque tassata come vendita, l’operazione che comporta il pagamento o la conversione in euro o in valute estere. Si tratta di una differenza sostanziale nei confronti delle valute tradizionali, le cui transazioni sono invece tassate nel momento dell’acquisto.
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La soglia per l’imposizione fiscale
Le plusvalenze tassabili (derivanti da operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali) concorrono a formare il reddito a condizione che, nel periodo d’imposta, il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo al costo o al valore di acquisto soggetto a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.
Se manca la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto soggetto a tassazione, il controvalore in euro è calcolato in base al cambio utilizzato nell’ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, al cambio rilevato all’inizio del periodo d’imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente.
Le aliquote fiscali
Cambiano anche le aliquote, rispetto all’attuale tassazione dle 26% parificata a quella degli altri strumenti finanziari. In base alla nuova legge, l’aliquota può variare dall’8 al 10 per cento, nel seguente modo:
- valore complessivo soggetto a tassazione fino a 500mila euro: 8%;
- valore complessivo soggetto a tassazione tra 500mila 001 euro e 1 milione di euro: 9%;
- valore complessivo soggetto a tassazione superiore a 1 milione di euro: 10 per cento.
Le valute virtuali vanno indicate in dichiarazione dei redditi (compilando il quadro RW) se l’importo (inteso come valore d’acquisto) supera i 15mila euro. Ai fini IVAFE, non si applica invece imposta perché le monete virtuali non sono ritenute prodotti finanziari.