Il regime fiscale agevolato applicabile alla RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) permette agli iscritti presso una forma di previdenza complementare di ricevere in anticipo il capitale maturato, rimborsato a rate fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, fruendo di una sorta di pensione anticipata fino a 10 anni.
Una rendita a sostegno del reddito
L’obiettivo principale della RITA è quello di sostenere il reddito dei soggetti rimasti senza lavoro, nel lasso di tempo che precede il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione.
=> Pensione anticipata 5 o 10 anni prima: come ottenere la rendita integrativa RITA
La tassazione agevolata
Per quanto concerne il regime fiscale da applicare, è prevista una tassazione sostitutiva. Le disposizioni sul trattamento fiscale della rendita-ponte prevedono che l’imponibile dell’anticipo sia assoggettato alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari ed entro un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Qualora la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, inoltre, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15 punti.
L’aliquota di imposta
Come chiarito a suo tempo, la misura dell’aliquota applicabile non si cristallizza al momento della accettazione della richiesta della RITA, ma continua a degradare man mano che aumenta l’anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della rendita anticipata stessa. Tuttavia, per le prestazioni riferite a montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, si applica la ritenuta del 15%, in quanto la tassazione è unitaria per l’intera prestazione richiesta.
Ad ogni modo, il percettore della rendita anticipata RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, indicandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi: in tal caso la rendita anticipata viene assoggettata alla tassazione ordinaria.
Le somme erogate a titolo di RITA, inoltre, come le altre prestazioni di previdenza complementare costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Ai fini della determinazione del relativo imponibile, la norma prevede che le somme erogate a titolo di RITA siano prioritariamente imputate agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e poi a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.
Liquidazione RITA e conguaglio imposte
Dato che la RITA non costituisce una prestazione “definitiva”, il conguaglio dell’imposta assolta a titolo provvisorio sull’anticipazione è effettuato al momento della liquidazione finale. Sono comunque imputati a titolo di RITA i montanti che non sono stati considerati ai fini dell’imputazione dell’anticipazione, con priorità di imputazione ai montanti più retrodatati e poi a quelli più recenti.