La firma elettronica semplice deve essere ritenuta valida per la sottoscrizione di contratti di investimento, che non richiedono la firma digitale qualificata regolamentata dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione, intervenendo per fare chiarezza sulla effettiva validità dei contratti stipulati online con le banche e sulle tipologie di firma elettronica necessarie nell’ambito dei contratti di investimento finanziario.
Contratti point and click
La Cassazione (cfr.: ordinanza n. 9413/2021) sottolinea come la firma elettronica “leggera” sia sufficiente per rendere valido il contratto bancario e di investimento. L’utente può utilizzare la modalità “point and click” messa a disposizione dall’area riservata dell’home banking.
I contratti elettronici point and click sono stipulati, generalmente da un consumatore ed un soggetto erogatore di servizi, a fronte di un bene o un servizio fruito, con apposizione di un click del mouse. In pratica, si tratta del classico caso in cui l’utente compila un form e accetta le condizioni contrattuali proposte flaggando una casella o cliccando su un link specifico, generalmente dal sito web della società venditrice dei beni o servizi oppure di un soggetto che funge da intermediario. L’accordo così siglato, ai sensi dell’art. 1322 c.c., risulta valido ed efficace.
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Firma elettronica leggera
L’ordinanza, in sintesi, rende valido un contratto bancario anche se stipulato attraverso la procedura indicata. La firma elettronica leggera (art. 3, comma 1, n. 10, Regolamento UE 910/2014 – Reg.eIDAS) soddisfa quindi il requisito legale della forma scritta, mentre è necessaria la firma digitale qualificata per conferire al contratto l’efficacia probatoria.
Un parere in merito alla questione è stato fornito dalla sentenza di Cassazione n. 9196 del 2 aprile 2021, in base il requisito informativo è assolto se il contratto è sottoscritto dal solo cliente, a cui basta consegnare una copia.