Diritto agli indennizzi, importi, domande, procedure, piattaforma informatica, pagamento: una vera e propria mini guida online quella messa a disposizione dal Ministero delle Finanze sul FIR, il Fondo Indennizzo per i risparmiatori rimasti coinvolti nei crac bancari, in base alle norme contenute nella Legge di Bilancio 2019 e nel Decreto Crescita.
Indennizzo diretto
Il diritto all’indennizzo è automatico per chi ha un reddito imponibile fino a 35mila euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100mila euro, elevabile a 200mila euro subordinatamente all’approvazione della Commissione europea. Si tratterebbe di circa il 90% della platea.
Valutazione della Commissione
Per il restante 10% della platea l’indennizzo dipende invece dalla valutazione di una commissione tecnica. Viene comunque prevista una forma di indennizzo con processo di verifica semplificata, attraverso la tipizzazione delle violazioni e dei criteri che permettono comunque l’indennizzo. Fra le violazioni che permettono il rimborso:
- vendita o collocamento di strumenti finanziari senza che siano state osservate le disposizioni che prevedono la valutazione della consapevolezza e dell’adeguatezza dell’acquirente rispetto al profilo di rischio;
- realizzazione di tali azioni insieme all’erogazione di finanziamenti (ad esempio le operazioni baciate) o assegnazione di un grado di rischio e di un orizzonte temporale di investimento incongruo con l’età del cliente;
- produzione e pubblicazione di dati fuorvianti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della banca stessa.
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La domanda si presenta utilizzando l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Consal: i termini si sono aperti lo scorso 22 agosto 2019 e si concludono dopo sei mesi ( 22 febbraio 2020). Per informazioni sulla compilazione dell’istanza è attivo il call center al numero 02/49525830, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Hanno accesso al Fondo:
- persone fisiche,
- imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti,
- organizzazioni di volontariato,
- associazioni di promozione sociale,
- microimprese con meno di dieci persone e fatturato annuo o totale di bilancio annuo fino a 2 milioni di euro.
L’indennizzo spetta anche ai successori mortis causa, al coniuge, al convivente more uxorio o di fatto, ai parenti entro il secondo grado.
In tutti i casi, devono essere in possesso di azioni e obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.
- Per gli obbligazionisti subordinati, indennizzo al 95%, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
- Per gli azionisti, indennizzo al 30%, sempre entro il tetto di 100mila euro.
La guida è raggiungibile dalla home page del sito ministeriale e contiene tutte le regole, i link ed i riferimenti normativi. La Consap mette invece a disposizione una piattaforma informatica con le informazioni sulle modalità di presentazione dell’istanza.