Rimborsi ai risparmiatori: violazioni e requisiti

di Barbara Weisz

Pubblicato 13 Maggio 2019
Aggiornato 12 Gennaio 2022 11:08

Requisiti, violazioni massive che danno diritto al rimborso, procedura di domanda, piattaforma digitale, roadmap: decreto attuativo delle misure a tutela dei risparmiatori.

La domanda si presenterà attraverso procedura online attesa entro l’estate, mentre i criteri il diritto al rimborso sono già indicati nel decreto attuativo (DM Economia dell’11 maggio 2019) della misura contenuta nel Salva Risparmiatori, firmato da Giovanni Tria, che interessa azionisti e titolari di obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione fra il 6 novembre 2015 e il primo gennaio 2018 (ma non solo) e che hanno effettuato:

violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.

La conferma della firma è ufficiale. Il decreto (secondo anticipazioni di stampa atteso nella G.U del 13 maggio), secondo le anticipazioni contiene tutte i chiarimenti sui requisiti, la domanda e i documenti da allegare, nonché la misura dell’indennizzo, le caratteristiche del FIR e le regole per la formazione e della commissione tecnica.

Requisiti primari

Il decreto attua quanto previsto dalla manovra 2019 (commi 493 e seguenti) che istituisce il FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori). In base alla norma primaria (comma 494), hanno diritto al rimborso persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, microimprese sotto i 10 dipendenti e i 2 mln di fatturato annuo, titolari di azioni o i obbligazioni subordinate.

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Il diritto spetta anche ai successori mortis causa, il coniuge, anche in unione civile, convivente more uxorio o di fatto, parenti entro il secondo grado, succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi.

Il rimborso è del 30% per gli azionisti e del 95% per gli obbligazionisti.

Le nuove casistiche ammesse

Hanno diritto al rimborso i risparmiatori con reddito fino a 35mila euro o patrimonio immobiliare fino a 100mila euro, nonchè a tutti coloro che, ricadendo nelle categorie sopra riportate, pur superando le soglie hanno subito una delle seguenti violazioni.

  1. Inosservanza presidi informativi o valutativi idonei ad assicurare la consapevolezza e l’adeguatezza dell’acquirente rispetto al profilo di rischio nella vendita o collocamento di azioni o altri strumenti finanziari.
  2. Operazioni baciate, in cui l’acquisto dei titoli finanziari è richiesto come condizione per ottenere un finanziamento: il decreto specifica che sono inclusi anche i casi in cui il controvalore versato per le azioni e gli altri strumenti finanziari sia significativamente inferiore all’entità della forma di credito utilizzata.
  3. Carente informazione o profilatura clienti: inclusi ad esempio i casi in cui al cliente sia assegnato un grado di rischio sbagliato, piuttosto che un orizzonte temporale di investimento incongruo rispetto all’età, o alla composizione del patrimonio, soprattutto nei casi in cui risulti concentrato al 50% in strumenti finanziari della banca o del gruppo, o al 30% nel servizio di gestione di portafogli della banca emittente o di società del gruppo.
  4. Variazione profilo di rischio del cliente contestualmente o in prossimità all’operazione di vendita o collocamento.
  5. Disinvestimento di strumenti finanziari, presenti sul conto titoli poco prima dell’acquisto delle azioni e obbligazioni da rimborsare: si tratta, in parole semplici, dei casi in cui il risparmiatore è stato indotto a vendere altri strumenti finanziari per acquistare quelli “incriminati”.
  6. Produzione o pubblicazione di dati fuorvianti per l’investitore in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della banca, anche relative al prospetto informativo sull’investimento: in pratica, riguarda i risparmiatori delle banche accusate di falso in bilancio o di falso in prospetto.

Procedura di rimborso

Per il rimborso, che non è automatico, bisognerà presentare domanda. La procedura sarà messa a punto dalla commissione tecnica, nominata dal Ministero dell’Economia e composta da nove membri, che dovrà sovrintendere a tutte le operazioni.

Nel frattempo, sarà messa online una piattaforma digitale per il risparmiatori: inizialmente conterrà solo le indicazioni su procedure, presentazione delle domande, tempistiche e via dicendo, con una sezione interattiva di domande e risposte. In un secondo momento (entro  45 giorni, dalla pubblicazione in Gazzetta) sarà attivata la funzione per trasmettere la domanda.