L’Associazione Banche Italiane (ABI) fa il punto sulle regole aggiornate in materia di contanti, assegni e libretti al portatore, alla luce delle novità previste dal decreto legislativo 90/2017 contenente misure antiriciclaggio, attraverso un vademecum destinato ai risparmiatori (limiti, procedure…) ma anche alle banche (imposte, adempimenti…). Qualche esempio? Obbligo di dicitura “non trasferibile” per assegni di importo superiore a mille euro, imposta di bollo se la cifra è inferiore, tetto massimo di 3mila euro per trasferimenti di denaro in contanti.
=> Limiti ai contanti, tutte le deroghe
Vademecum ABI
Trasferimenti
- E’ vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3mila euro: il limite è fissato dall’articolo 3 del decreto, che specifica come il limite non sia aggirabile frazionando un pagamento che in realtà è superiore a 3mila euro. Sopra questa cifra, i trasferimenti in contanti devono necessariamente passare attraverso una banca, Poste Italiane, o un intermediario finanziario.
Assegni
- Gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a mille euro devono riportare, oltre a data e luogo di emissione, importo e firma, l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”: è importante fare attenzione quando si utilizza un modulo di assegno ritirato in banca da molto tempo, verificando se c’è la dicitura “non trasferibile”. Nel caso in cui la dicitura non sia presente sull’assegno, bisogna aggiungerla a mano.
- Le banche consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata “non trasferibile“: lo prevede il comma 4 dell’articolo 3 del dlgs 90/2017. Il cliente può chiedere di avere assegni che non rechino questa dicitura, presentando richiesta scritta. Gli assegni in forma libera (che non hanno la dicitura non trasferibile), prevedono il pagamento di un’imposta di bollo di 1,5 euro.
Conti e libretti
- E’ vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia: i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone. L’utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima è vietato anche se sono stati aperti in uno Stato estero. Chi ha ancora libretti al portatore, può estinguerli entro il 31 dicembre 2018. Resta comunque vietato il loro trasferimento.
Sanzioni
- La violazione della soglia dei contanti (3mila euro) o degli assegni (mancata indicazione della clausola di non trasferibilità per somme sopra i mille euro) prevede multe da 3mila a 50mila euro. Per il trasferimento dei libretti al portatore, o per la mancata estinzione entro il 31 dicembre 2018, la sanzione può variare da 250 a 500 euro. L’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia prevede una sanzione dal 10 al 40% del saldo.