La tredicesima è pignorabile al pari della retribuzione mensile, essendo calcolata sulla base di quest’ultima. Significa che, nonostante sia versata in maniera differita a fine anno in base alle somme maturate ogni mese dal lavoratore, alla tredicesima mensilità si applica la medesima disciplina vigente in tema di pignorabilità dello stipendio.
Vediamo quali sono le previsioni di legge che interessano il pignoramento della tredicesima di stipendio e pensione ed in quale misura può essere applicato, caso per caso.
- Pignoramento stipendio e pensione: cosa dice la legge?
- Quali sono i limiti del pignoramento della tredicesima?
- Pignoramento con doppia pensione: come funziona?
- Pignoramento stipendio: per quali importi?
- Come avviene il pignoramento della tredicesima stipendio o pensione?
- Si può bloccare il pignoramento della tredicesima sul conto?
Pignoramento stipendio e pensione: cosa dice la legge?
Nell’ambito della sua disciplina fiscale, a porre un limite alla pignorabilità dello stipendio è l’articolo 545 del codice di procedura civile, che prevede misure atte a per garantire al lavoratore l’intangibilità del cosiddetto minimo vitale. Tale minimo impignorabile previsto dalla legge è pari a:
- tre volte l’assegno sociale in caso di somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di impiego accreditate sul conto bancario o postale intestato al debitore, quando l’accredito sia stato effettuato in data anteriore al pignoramento;
- un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà, quando l’accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente.
Ad essere pignorabili sono le somme eccedenti tale minimo vitale, compresi gli emolumenti percepiti dal lavoratore: dunque, nella pignorabilità secondo i limiti di legge volti a garantire la sopravvivenza del debitore rientra anche la tredicesima mensilità.
Sull’importo del minimo vitale è intervenuto negli ultimi anni anche il Governo, con la legge di conversione del Decreto Aiuti bis (Legge 142/2022). Il provvedimento ha portato la soglia di impignorabilità delle pensioni a mille euro, senza tuttavia intervenire sulla disciplina degli importi minimi e massimi delle trattenute sullo stipendio, e quindi neppure sulla tredicesima.
C’è un terzo riferimento di legge di cui tenere conto per una visione più ampia della materia: le regole previste dalla riforma del processo civile (comma 32 della legge 206/2021), in base alle quali, nel caso di pignoramento presso terzi, è necessario notificare l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con l’indicazione degli estremi della procedura. Diversamente il pignoramento è nullo.
Quali sono i limiti del pignoramento della tredicesima?
Anche la tredicesima pensione è soggetta alle stesse regole e soglie sul minimo vitale: per i pensionati vale pertanto il medesimo limite di impignorabilità di mille euro calcolato sull’importo totale.
La trattenuta INPS sul cedolino di dicembre, con la pensione e la tredicesima, dipende dall’importo dell’emolumento e da quello della quota pignorata. Di norma, la quota di pensione pignorabile è pari a:
- 1/10 se la pensione non supera 2.500 euro;
- 1/7 se la pensione supera 2.500 euro, ma non supera 5.000 euro;
- 1/5 se la pensione supera 5.000 euro.
Pignoramento con doppia pensione: come funziona?
Nel pignoramento con doppia pensione si applica lo stesso meccanismo:
- si sommano le due pensioni,
- si toglie il minimo impignorabile di mille euro,
- sulla somma rimanente di applica la trattenuta del quinto.
Chi ha subito trattenute maggiori in base alle vecchie regole, ha poi avuto diritto ai rimborsi d’ufficio secondo le indicazioni della circolare 38/2023, emanata per applicare le novità introdotte con l’articolo 21-bis del decreto legge 115/2022, che dispone quanto segue:
le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di mille euro.
Pignoramento stipendio: per quali importi?
Per calcolare la percentuale di stipendio pignorabile si considera il netto in busta. L’importo massimo pignorabile dipende da chi è il debitore e da quanto guadagna di stipendio netto il lavoratore.
A richiedere il pignoramento dello stipendio può essere:
- se il creditore è un privato, è pignorabile fino a 1/5 dello stipendio netto;
- se il creditore è l’Agenzia delle Entrate, è pignorabile:
- 1/5 dello stipendio netto se supera i 5mila euro,
- 1/7 dello stipendio netto da 2.500 a 5.000 euro
- 1/10 dello stipendio netto sotto i 2.500 euro.
In presenza di più creditori, al debitore deve restare sul conto almeno la metà dello stipendio.
Come avviene il pignoramento della tredicesima stipendio o pensione?
Nella quota del quinto impignorabile rispetto allo stipendio (o nelle altre misure per importi di retribuzioni pari alle soglie sopra indicate) ricadono anche:
- Tredicesima mensilità,
- Quattordicesima mensilità,
- TFR.
Di conseguenza, la tredicesima sarà pignorata entro un quinto del suo importo totale.
Materialmente, il pignoramento della tredicesima avviene in modo analogo al metodo generale: tramite trattenuta sul conto presso cui viene addebitato lo stipendio o la pensione. Il tutto, nei limiti del minimo impignorabile secondo li criteri sopra indicati.
Ricapitolando, la tredicesima può essere pignorata:
- di 1/5 se il creditore è un privato;
- di 1/5 se lo stipendio netto supera i 5mila euro e il creditore è il Fisco;
- di 1/7 se lo stipendio netto è tra 2.500 a 5.000 euro e il creditore è il Fisco;
- di 1/10 se lo stipendio netto è tra 2.500 a 5.000 euro e il creditore è il Fisco.
Si può bloccare il pignoramento della tredicesima sul conto?
Sì, è possibile. E ci sono diverse strade per bloccare un pignoramento presso terzi che si applica ad esempio su stipendio o pensione e tredicesima.
- Una prima possibilità è prevista dall’art. 494 del codice di procedura civile: versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma dovuta comprensiva di spese accessorie, da far consegnare al creditore.
- Una seconda modalità è contemplata dall’art. 495 e prevede la sostituzione dei beni vincolati con una pari somma di denaro.
- Una terzia via è prevista dall’art. 496 nel caso in cui il valore dei beni pignorati risulti superiore all’importo di spese e crediti, nel qual caso il giudice può disporre la riduzione del pignoramento.