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Credito d’imposta quotazione PMI: Bonus IPO al via

di Barbara Weisz

3 Ottobre 2024 12:03

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Aperto lo sportello del Bonus IPO 2024-2025: modelli, procedura e requisiti per il credito d'imposta sulle spese di consulenza per la quotazione delle PMI.

Le piccole e medie imprese che si sono quotate in Borsa nel 2024 e intendono utilizzare il credito d’imposta al 50% sulle spese di consulenza possono presentare la richiesta fino al 31 marzo 2025.

La domanda si presenta via PEC inviando il consueto modulo e seguendo procedura analoga a quella seguita negli anni scorsi per questa agevolazione, che è stata introdotta nel 2018 e poi via via prorogata, da ultimo con il Milleproroghe 2024 (decreto legge 215/2023).

Bonus IPO per le PMI in Borsa

Si tratta di un credito d’imposta al 50% sulle spese di consulenza per la quotazione, fino a un massimo di 500mila euro. Il Bonus IPO è esentasse e si utilizza direttamente in dichiarazione dei redditi.

E’ destinato esclusivamente alle PMI che si quotano su un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Come si presenta la domanda

Le procedure sono dettagliate nel decreto ministeriale del 23 aprile 2018, che in allegato contiene anche tutti i moduli di domanda (scaricabili qui).

Su portale del MIMIT si trovano comunque tutte le informazioni, compreso il provvedimento attuativo del 27 settembre 2024 con le istruzioni di domanda 2024-2025. Il modulo si manda via PEC al seguente indirizzo: dgind.div05@pec.mimit.gov.it.

Bisogna allegare i seguenti documenti, da inserire in quattro distinti file (cartelle).

  • Cartella A (elementi identificativi della qualità di PMI): dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 DPR 445/2000 contenente dati identificativi dell’impresa: tipo di impresa (autonoma, associata o collegata), parametri per il calcolo (numero occupati ULA, fatturato attivo, bilancio), categoria di riferimento (micro, piccola o media impresa).
  • Cartella B: costi agevolabili complessivamente sostenuti e relativa attestazione. Quest’ultima, rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale o da un professionista iscritto nell’albo dei commercialisti, deve espressamente prevedere che i costi sono stati ritenuti conformi all’art. 4 DM 23 aprile 2018. E deve essere corredata da una tabella riepilogativa che specifichi, per ogni voce di costo o fattura: data di emissione della fattura, emittente, importo, descrizione della prestazione professionale oggetto della fattura, categoria di spesa ammissibile.
  • Cartella C: avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Può essere prodotto il “documento di delibera di avvenuta ammissione alla quotazione emesso dal soggetto gestore del mercato regolamentato” oppure l’“avviso di avvenuta quotazione” emesso dal medesimo soggetto gestore.
  • Cartella D: dichiarazioni antimafia secondo i modelli disponibili sulla pagina del MIMIT dedicata all’incentivo.

Lo sportello è aperto dal 1 ottobre 2024 al 30 marzo 2025, data ultima per presentare la richiesta.

Costi ammissibili al credito d’imposta quotazione PMI

L’agevolazione è al 50% e può arrivare al massimo a 500mila euro. Si può applicare alle seguenti spese.

  • Attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate: tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
  • attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
  • attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  • revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
  • assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  • questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
  • attività di comunicazione.