Dal 2017 sono stati aggiornati i requisiti necessari per l’identificazione degli incubatori certificati di start-up innovative e quindi per l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa vigente per questo tipo di attività, non ultime quelle della Legge di Bilancio 2017. Tali requisiti sono quelli definiti con il decreto del 22 dicembre 2016 del MiSE emanato in “Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179”.
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Requisiti incubatori start-up innovative
Per essere riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative è necessario:
- essere società di capitali, costituite anche in forma cooperativa ovvero una Societas Europaea;
- avere residenza in Italia;
- avere come oggetto sociale prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di Start Up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, offrendo spazi fisici dedicati e servizi di consulenza;
- possedere i valori minimi indicati nelle tabelle A e B allegate al decreto, precisamente, punteggio minimo complessivo di punti 35 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 50 ai sensi della tabella B.
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Autocertificazione
Il decreto prevede che, per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del Codice civile, le start-up innovative debbano presentare alla Camera di Commercio competente per territorio una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti mediante l’utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, reso disponibile in formato elettronico sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico nella sezione “Start-up innovative”.
In più a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, le società già iscritte nella sezione Speciale del Registro delle Imprese dovranno depositare, a pena di decadenza, nei modi e nei tempi previsti dall’art. 25, comma 15, del decreto, la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti in conformità ai parametri stabiliti dall’allegato al provvedimento.
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