Tratto dallo speciale:

Imprese: contratti e titoli di credito per ottenere liquidità

di Anna Fabi

25 Agosto 2023 11:07

logo PMI+ logo PMI+
Analisi dei rapporti commerciali tra imprese: i contratti di compravendita e i titoli di credito come mezzo di pagamento, compresi assegni e cambiali.

Le imprese che sul mercato occupano una posizione di venditori di beni, prestatori di servizi o compratori, danno origine a scambi economici, che sotto il profilo giuridico hanno la natura di contratti.

Vediamo alcuni esempi pratici.

Compravendite: contratto e condizioni

Il contratto di compravendita è un accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. La maggior parte assume forma scritta redatta in duplice copia, solitamente preceduta da un’offerta con cui il venditore presenta al compratore prodotti, caratteristiche e prezzi.

Le condizioni contrattuali regolano qualità e quantità della merce, prezzo, tempo, luogo di consegna e modalità di pagamento. Nel contratto viene dunque indicato:

  • quantità della merce espressa in numero di pezzi o unità di misura.
  • qualità indicata con breve descrizione, se non conforme alla richiesta il compratore potrà restituirla.
  • prezzo, ossia il corrispettivo della merce o dei servizi acquisiti.

=> Scambi commerciali: clausole di trasporto

Clausole contrattuali

In tema di clausole commerciali non possiamo tralasciare di evidenziare gli incoterms, norme raccolte e aggiornate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi al fine di consentirne un’interpretazione uniforme: gli operatori di import- export possono così evitare inconvenienti dovuti a diverse interpretazioni dei termini commerciali.

L’avvenuta esecuzione del contratto comporta l’emissione della fattura di vendita, documento emesso alla consegna o spedizione della merce: contiene ragione sociale del mittente e del destinatario comprensivo di Partita IVA, data, numero progressivo, aliquota IVA e ammontare dell’imposta e dell’importo totale.

Titoli di credito

Si tratta di documenti nei quali il debitore scrive e sottoscrive la propria obbligazione e attribuiscono al legittimo possessore il diritto di ricevere la prestazione indicata nel titolo. La loro funzione è garantire la circolazione del diritto di credito in essi incorporato più rapida e sicura rispetto al meccanismo della cessione del credito. Possono essere classificati in vari modi a seconda del loro contenuto:

  • Titoli di credito, incorporano il diritto a ricevere una prestazione di denaro (assegno, cambiali, obbligazioni);
  • Titoli di partecipazione, rappresentano quote sociali come le azioni o un diritto a partecipare pro-quota ai risultati di un’attività economica;
  • Titoli rappresentativi di merci, nascono da operazioni di trasporto o di deposito.

In funzione del regime di circolazione i titoli di credito possono essere distinti in:

  • al portatore che si trasferiscono mediante semplice consegna del documento;
  • all’ordine che si trasferiscono mediante consegna del titolo o girata;
  • nominativi che si trasferiscono tramite consegna del documento e annotazione del nome dell’acquirente sul titolo stesso o su un registro dell’emittente.

In relazione al rapporto che ha portato alla creazione del titolo di credito:

  • causali nei quali viene indicato anche il rapporto che ha portato alla creazione del titolo;
  • astratti nei quali il rapporto è indicato.

Assegni

Fra i principali titoli di credito si rileva l’assegno, la cui funzione è sostituire l’uso del contante nei pagamenti effettuati per mezzo di banche. Ne esistono due tipologie principali:

  • bancario, contiene l’ordine alla banca di pagare una somma ad una persona;
  • circolare, contiene un impegno di pagamento da parte della banca al portatore del titolo. E’ rilasciato dalla banca solo dopo versamento da parte del richiedente della somma portata dal titolo.

Per essere considerato valido l’assegno deve contenere il nome della banca trattaria, l’ordine di pagare una somma, l’indicazione della data e del luogo di emissione di pagamento e la sottoscrizione del traente. La scadenza dell’assegno è sempre a vista. L’assegno è un titolo esecutivo. Ciò vuol dire che in caso di mancato pagamento constatato con protesto il portatore può agire in via di regresso contro il traente e gli altri obbligati. Chi emette un assegno bancario senza autorizzazione della banca è punito con sanzioni amministrative. Per chi emette un assegno bancario scoperto, ossia senza che presso la banca esista sufficienza copertura a pagarlo, sono previste pene pecuniarie.

=> Come cancellare un protesto bancario

Cambiali

Titolo di credito all’ordine che può assumere due forme differenti: cambiale tratta e cambiale pagherò. La cambiale tratta contiene l’ordine incondizionato rivolto da una persona (traente) ad un’altra (trattario) di pagare ad una terza persona (beneficiario) una determinata somma. Il trattario diviene il principale obbligato e dovrà eseguire il pagamento secondo le modalità fissate nel documento cambiario dopo aver accettato la cambiale sottoscrivendo il titolo con la formula “accettato” o con la formula “visto”. Se il trattario non paga il traente dovrà rispondere della cambiale emessa.

=> Cambiali finanziarie: le norme per PMI

La funzione della cambiale è quella di consentire a chi acquista un bene ma non dispone del denaro a sufficienza di regolare immediatamente la transazione differendone il tempo e il pagamento. La cambiale, inoltre, è un titolo esecutivo e questo conferisce al beneficiario una maggiore tutela giuridica poiché in caso di mancato pagamento potrà agire in giudizio ottenendo immediatamente il pignoramento dei beni del debitore. Nella cambiale è prevista l’apposizione del bollo. Attraverso il meccanismo della girata chi la riceve potrà trasferire il proprio credito a terzi.

Tramite la tecnica dello sconto bancario la cambiale può essere utilizzata per ottenere soldi liquidi dalla banca. In pratica il possessore gira la cambiale ad una banca e ne riceve il pagamento della somma indicata nel titolo al netto di interessi, spese e commissioni bancarie. A loro volta le banche possono richiedere alla banca centrale il risconto della cambiale al fine di ottenerne liquidità.